IMU – Cosa succede in caso di Fallimento
Le disposizioni a cui l’Ente deve fare riferimento, in caso di procedure concorsuali quali il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, sono quelle dell’art. 10, co. 6, del Dlgs 504/92 che, anche per l’IMU, prevedono:
– di ricevere, da parte del nominato curatore una comunicazione, entro 90 giorni dalla sua nomina, dell’avvio della procedura;
– di incassare entro i tre mesi successivi al decreto di trasferimento dell’immobile, l’imposta dovuta dall’inizio della procedura fino alla vendita. L’imposta dovuta prima dell’inizio della procedura è un debito per il quale il Comune deve insinuarsi nel passivo mentre quella dovuta successivamente al fallimento è sospesa fino all’atto della vendita dell’immobile.
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