Testo Unico delle società partecipate
Il Testo Unico sulle società partecipate varato dal consiglio dei ministri ed inviato alle camere per l’ultimo passaggio prima dell’adozione presenta alcune importanti novità:
1) In merito alla indicazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono stati integrati aggiungendo alle società per azioni e a responsabilità limitata anche le società consortili, previste dall’art.2615 ter c.c. raccogliendo la richiesta di UPI, ANCI e Regioni, stante l’estrema diffusione del fenomeno e non ravvisando la dottrina una significativa distinzione rispetto le società commerciali, tali comunque nel caso della disciplina in esame, da giustificarne la loro eliminazione dai “tipi ammessi”;
2) La definizione del testo unico, contenuta all’art.2, affronta e risolve temi rimasti sempre di dubbia interpretazione. E’ in questo senso significativa la precisazione di controllo delle società a partecipazione e pubblica. Si distingue la nozione di controllo analogo in società partecipata da unica pubblica amministrazione:
– “L’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Il controllo può essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante”
-“Controllo analogo congiunto in caso di partecipazione plurima di pubbliche amministrazione si verifica nel caso in cui l’amministrazione esercita, congiuntamente con altre amministrazioni, su una società, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; questo si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all’art.5, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016”
3) Novità di rilievo riguarda l’art.4 comma 4, che recita: “le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività indicate alle lettere a) b) d) ed e) del comma 2”. Questo significa che tali società possono gestire servizi di interesse economico generale e servizi strumentali. Il Testo Unico abroga quindi l’art.13 del decreto Bersani;
4) Le amministrazioni devono annualmente effettuare un’analisi sulle società in cui detengono partecipazioni; inoltre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico, le amministrazioni effettuano una revisione straordinaria delle loro partecipazioni.
E’ forse inutile sottolineare che con l’entrata in vigore del Testo Unico avremo una certezza della norma che riguarda il destino di oltre ottomila società partecipate da pubbliche amministrazioni.
Giancarlo Zeccherini
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