Lotta all’evasione: è sufficiente la notifica per accertare l’entrata

La Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet ) nel corso della riunione tenutasi in data 1 Giugno 2016 ha accolto la proposta di ANCI in merito ai criteri di accertamento delle entrate tributarie.

L’ANCI formulava il seguente quesito: gli avvisi di accertamento notificati al contribuente ed alla società di postalizzazione, costituiscono di fatto crediti ad oggi, divenuti oltre che definitivi certi liquidi ed esigibili, e che di conseguenza possono essere legittimamente imputati fra i crediti di competenza 2015, in via prudenziale vanno detratti gli eventuali atti impugnati dal contribuente. La lettura della nuova norma in maniera restrittiva arrecherebbe un danno enorme ai comuni che vessano in condizioni precarie, ma soprattutto su atti che si sono definiti. A supporto di tale considerazione, si ritiene aderente ai principi cardine della riforma contabile la tesi secondo cui l’accertamento contabile di un’entrata può essere sempre effettuato nel momento in cui la medesima risulti esigibile.

Muovendo da questo assunto, pur nelle more della formale definitiva degli atti di accertamento, l’indubbia esigibilità di un avviso correttamente notificato dovrebbe costituire il presupposto sufficiente per procedere all’imputazione in bilancio della relativa entrata. Ai fini dell’equilibrio del bilancio di competenza, l’accertamento dell’entrata va ovviamente accompagnato all’eventuale variazione in aumento del fondo crediti di dubbia esigibilità, da determinarsi sulla base di valutazioni prudenziali circa la realizzazione dell’entrata.

La Commissione condivide e afferma che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria indicato nel quesito ha natura transitoria ed indica le modalità di accertamento delle entrate per le quali non è stato effettuato l’accertamento contabile cioè delle entrate che, negli esercizi precedenti all’adozione della nuova disciplina armonizzata, erano accertate per cassa. Solo per tali entrate il principio contabile ne prevede la registrazione, quando l’avviso di accertamento diventa definitivo.

Per le entrate gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico accertate a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs 118/2011 l’accertamento è imputato all’esercizio in cui l’obbligazione diventa esigibile (o all’esercizio in cui è effettuato l’accertamento dell’entrata se l’obbligazione diventa esigibile entro i termini di approvazione del rendiconto).
L’esigibilità decorre dalla data della notifica dell’avviso di accertamento e non da quando l’avviso diventa definitivo.

In conclusione l’accertamento delle entrate da recupero evasione richiede solo la notifica dell’avviso di accertamento entro il 31 dicembre, quindi per essere considerato esigibile non è necessario che entro fine anno l’avviso sia diventato esecutivo, a seguito della decorrenza di 60 giorni dalla notifica al contribuente. Questa precisazione della Commissione Arconet è di grande importanza sia sulla attività contabile dell’Ente e sia sulla attività di recupero dell’evasione.

 

Giancarlo Zecherini

Richiedi maggiori informazioni
per conoscere la soluzione idonea al tuo Comune