Decreto Legislativo n. 97/2016: Il nuovo “diritto di accesso“
Dal 23 giugno è entrato in vigore il D.lgs. n.97/2016 in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza che porterà alle amministrazioni pubbliche nel secondo semestre del 2016 ad un’attività caratterizzata dall’applicazione delle rilevanti novità contenute nel decreto legislativo.
Sono infatti richieste numerose modifiche alle disposizioni che regolamentano il diritto di accesso, è necessario un significativo restyling della sezione amministrazione trasparente del sito internet, occorre mettere mano al piano anticorruzione, solo per citare alcune iniziative che devono necessariamente essere assunte da tutti gli enti. Ma è soprattutto indispensabile assumere le necessarie misure organizzative per garantire il nuovo ed ampio diritto di accesso che deve essere garantito a tutti i cittadini.
Si è in presenza di un ampliamento di notevole rilievo del diritto di accesso, che viene presentato nella forma del cd accesso civico. Ma siamo ben al di là di questa pure innovativa disciplina, visto che essa riguarda non solo le informazioni che l’ente ha l’obbligo di pubblicare sul sito, ma anche tutte quelle che sono prodotte o detenute dall’Ente. Con elementi di significativa novità rispetto alla legge n. 241/1990, non è più necessaria la motivazione con cui dimostrare quali sono le motivazione e questa forma di accesso può essere esercitata anche per lo svolgimento di attività di controllo. Attività queste ultime che erano precluse ai privati e riservate esclusivamente al diritto di accesso dei consiglieri comunali o provinciali.
In primo luogo, norma importante sul terreno delle disposizioni di carattere generale, nella nozione di trasparenza viene incluso anche l’accesso ai “dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli int
zzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione” ne sono lo strumento operativo ovvero, per riprendere la terminologia del provvedimento, il “tramite”.
Le disposizioni di maggiore rilievo sono contenute nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 97/2016.
Viene ribadita la nozione di accesso civico: tutti i cittadini ed i soggetti privati hanno diritto, senza doverne indicare le motivazioni, ad accedere alle informazioni che devono essere pubblicate sul sito nel caso in cui l’ente abbia omesso di rispettare questo vincolo.
Si deve segnalare il rilievo particolarmente innovativo della seguente prescrizione. In aggiunta viene stabilito che: “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”. Sono evidenti la modifica e l’ampliamento del diritto di accesso rispetto alle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990. La norma inoltre, con una indicazione espressa, non richiede l’obbligo di “motivazione”. La disposizione inoltre stabilisce che il diritto di accesso può essere esercitato per “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Non sono neppure consentite limitazioni relative alla “legittimazione soggettiva del richiedente”.
La norma indica:
1) i contenuti minimi essenziali che devono caratterizzare la richiesta di accesso civico: “i dati, le informazioni o i documenti richiesti”;
2) le modalità di presentazione; ad uno dei seguenti 4 soggetti: “ufficio che detiene i dati” o le informazioni;
“Ufficio relazioni con il pubblico”;
“altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione amministrazione trasparente”; “responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (solamente per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria).
Oggi le Amministrazioni comunali necessitano, per garantire maggiori performance, efficienza e trasparenza ai cittadini di sistemi collaudati ad alto contenuto ingegneristico sia nell’organizzazione interna, sia nella gestione dei dati.
Il Comune per vincere le sfide ed eliminare le criticità deve dotarsi di modelli organizzativi interni efficienti che gli permettano di risparmiare lavoro, tempo e risorse; inoltre, l’organizzazione oggi è necessaria per rispondere appieno agli obblighi di legge ed ai bisogni del cittadino in un mutato scenario socio-economico nel quale le tecnologie della comunicazione e dell’informazione dettano tempi brevi e risposte certe.
L’organizzazione dei dati permette di risolvere e gestire le esigenze sopra espresse, non iniziando da una sola attività di un settore specifico dell’Amministrazione ma prendendo in esame l’intera la mole di dati già presenti nei vari database degli uffici comunali ed enti esterni e dopo averli organizzati, filtrati, depurati e certificati, li rende disponibili a monte del processo informativo pronti per essere utilizzati per tutti gli uffici o applicazioni.
Il Comune dovrà istituire l’ufficio “Centro Organizzazione Dati Comunali” con lo scopo di raccogliere e distribuire le informazioni certe secondo un modello ingegneristico collaudato generando indubbi vantaggi in termini di efficienza e riduzione di costi a tutti gli Uffici Comunali e ai propri cittadini al fine di avere la garanzia del “Diritto di Accesso” attraverso il “Portale per il Cittadino”, per acquisire le informazioni loro riguardanti ed intervenire in modalità interattiva per validare o correggere le informazioni contenute nella banca dati stessa.
Questa soluzione consente al cittadino di assolvere a tutti gli obblighi in materia di gestione immobiliare e tributaria, in modo diretto da casa o assistito da operatori comunali a sportello o domicilio. Inoltre, il cittadino potrà avere accesso a tutte le informazioni e svolgere un’attività di controllo sulla efficienza e sull’economicità dei servizi erogati del proprio Comune.
Occorre aggiungere che l’accesso deve essere consentito alle parti dei documenti che non sono oggetto dei divieti, che il rigetto dell’accesso si applicano solamente per il periodo di tempo necessario e che l’accesso non può essere negato nel caso in cui sia sufficiente il differimento. Sull’applicazione delle limitazioni l’Anac, d’intesa con il Garante della privacy, detterà specifiche istruzioni operative.
Le altre novità di maggiore rilievo del D.Lgs. n. 97/2016 sono :
a) il superamento del piano per la trasparenza;
b) la possibile riduzione dei vincoli di pubblicità tramite il sito internet per i comuni fino a 15.000 abitanti;
c) estensione dei vincoli per la trasparenza alle società controllate da PA e, in quanto compatibili, a quelle partecipate ed agli enti di diritto privato, associazioni e fondazioni che ricevono significativi finanziamenti pubblici;
d) previsione di link a documenti esistenti ed alle banche dati nazionali per soddisfare i vincoli di trasparenza;
e) irrogazione di sanzioni per la violazione delle misure sulla trasparenza;
f) obbligo per i dirigenti di pubblicare tutti i compensi ricevuti da amministrazioni pubbliche;
g) rafforzamento dei compiti del nucleo di valutazione o dell’organismo indipendente di valutazione per la verifica ed attuazione delle misure di trasparenza;
h) necessità di uno stretto collegamento tra piano anticorruzione e piano delle perfomance;
i) rivisitazione dei compiti del responsabile per la prevenzione della corruzione, che può essere anche individuato in modo unitario nell’ambito delle unioni.
Ricordo infine che, per esplicita previsione legislativa, nella concreta applicazione delle nuove regole occorre garantire la invarianza delle spese: è questo un assunto che troviamo di frequente in misure di riforma dell’attività delle pubbliche amministrazioni.
Giancarlo Zeccherini
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