Accesso Civico Generalizzato: caratteristiche e funzioni
Dalla lettura dello schema di linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti indicazioni ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5co.2 del D.lgs.33/2013 si può affermare che La Pubblica amministrazione si trova a dover gestire varie forme di accesso ai dati per “accesso documentale” si intende l’accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990; per “accesso civico” si intende l’accesso di cui all’art.5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione; per “accesso generalizzato” si intende l’accesso di cui all’art.5, comma 2 del decreto trasparenza.
La nuova tipologia di accesso contenuta nel D.Lgs n.97/2016 chiamato decreto trasparenza che modifica gli art.5 e 5bis del D.Lgs n.33/2013 afferma “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art.5-bis “in estrema sintesi si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenute dalla P.A.,ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibatti pubblico. Con questa impostazione ne consegue il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l’attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrispondere una diversa versione dell’accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, ove il diritto all’informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto sono le eccezioni.
Il diritto di accesso civico generalizzato si configura come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione, ossia l’istanza “non richiede motivazioni”, tale nuova tipologia risponde all’interesse dell’ordinamento di assicurare ai cittadini, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute dalla pubblica amministrazione. Le pubbliche amministrazioni devono entro il 23 giugno 2017 adeguare i propri regolamenti dettato dal fatto che l’art.5-bis prevede esclusioni e limiti ed un aiuto a questa revisione verrà dato dalle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Lo schema delle Linee guida ANAC che fino al 28 novembre 2016 è possibile inviare propri contributi, scaricando il modulo fornito dalla stessa ANAC sul suo sito, indica due strade:
- Di carattere di merito: si demanda alle singole amministrazioni nella loro autonomia regolamentare di indicare nel dettaglio le esclusioni e le limitazioni all’accesso;
- Di carattere organizzativo: le singole amministrazioni dovranno attivare la costituzione di “uno sportello per il cittadino” cioè un Centro Dati che permetta la raccolta, l’organizzazione, la distribuzione delle informazioni agli Uffici dell’Ente Locale nell’ottica di una Pubblica Amministrane che si avvia ad una evoluzione digitale.
Si ricorda che l’istituto dell’accesso generalizzato che ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione del cittadino dovrà essere attivato dal 23 dicembre 2016.
Giancarlo Zeccherini
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