Società pubbliche: soggette a sanzione per la mancata pubblicazione dei dati
Il D.lgs.97/2016 all’art.2-bis prevede l’obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti all’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione; il comma 2 prevede che la medesima disciplina sia applicata alle società a controllo pubblico come definito dal d.lgs.175/2016. L’ANAC ha approvato il 16 novembre 2016 “il regolamento in materia di esercizio di potere sanzionatorio ai sensi dell’art 47 del d.lgs.n.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016″.
L’art.47 del d.lgs. n.33/2013 prevede sanzioni tra un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro. L’ANAC prevede nel regolamento che per la mancata pubblicazione dei dati relativi alle società partecipate, in particolare ragione sociale, compensi degli amministratori nominati dagli enti controllanti oppure non pubblicare sul proprio sito i criteri di selezione del personale e i provvedimenti presi in nome dell’obiettivo del contenimento delle spese di funzionamento come previsto dal Testo unico delle società partecipate viene applicata la sanzione per mancato rispetto degli obblighi di trasparenza degli Enti Pubblici.
Il nuovo regolamento, che sostituisce il regolamento approvato a luglio del 2015 ,coinvolge i responsabili per la trasparenza e gli organismi indipendenti di valutazione; il nuovo regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Giancarlo Zeccherini
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