Nuovo CAD: “Il responsabile per la transazione digitale“

Il D.Lgs. n.179/2016 Nuovo CAD all’art.15 modifica l’art.17 del d.lgs. n.82/2005 così come riportato:
“Le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all’articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicita’1-sexies.
Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico.»;

Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il digitale di cui ai commi 1 e 1-quater tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove qualora ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell’ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell’ente.»

Riflessioni sulla figura
Il Nuovo CAD individua nel “Responsabile della transizione digitale” la figura che deve garantire “l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche” e deve essere presente in tutte le Amministrazione e Comuni,  mentre nel testo precedente era previsto solo per le Amministrazioni dello Stato. Il “Responsabile per la transizione digitale” è alle dirette dipendenze dell’organo politico e dotato di competenze tecnologiche e organizzative e ha un ruolo chiave nella riforma della Pubblica amministrazione attraverso una più efficace governance del processo di digitalizzazione, cui dovrà corrispondere un cambiamento dei processi e degli assetti organizzativi”.

La definizione del ruolo di questa figura comporta una riflessione a priori di che cosa si intende per “innovazione” in senso lato: occorre chiarire infatti, se si tratta solo di aspetti tecnologici o anche di tutto ciò che ad esso è collegato dal punto di vista organizzativo e gestionale; da qui, discenderanno dettagli più chiari in merito alle competenze e alle abilità che questa persona dovrebbe avere, per portare a termine con successo i progetti che gli sono affidati.

Quindi la figura del “Responsabile della transizione digitale” deve essere trasversale a tutta l’organizzazione, con un forte mandato politico e della direzione generale, in modo da poter agire su tutti gli uffici e le aree dell’ente; di conseguenza, renderebbe necessaria anche una revisione dell’organizzazione, inserendo questa figura in una posizione di staff, ad un livello superiore rispetto agli altri uffici. Infatti, al comma 1 ter dell’art. 17 nella nuova versione si legge che “Il responsabile dell’ufficio è dotato di adeguate competenze tecnologiche e risponde con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico”. La normativa gli affida un compito di grande rilevanza: “la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”.

Altro compito previsto riguarda la “pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità”: progetti di questo tipo non hanno contenuti esclusivamente di tipo tecnologico, ma incidono fortemente sulla dematerializzazione e gestione dei documenti, oltre che sui processi di lavoro, e quindi vanno affrontati prevalentemente dal punto di vista organizzativo. La definizione del ruolo di questa figura comporta una riflessione a priori di che cosa si intende per “innovazione” in senso lato: occorre chiarire infatti, se si tratta solo di aspetti tecnologici o anche di tutto ciò che ad esso è collegato dal punto di vista organizzativo e gestionale; da qui, discenderanno dettagli più chiari in merito alle competenze e alle abilità che questa persona dovrebbe avere, per portare a termine con successo i progetti che gli sono affidati.

Ovviamente nel 2016 – a differenza di quanto poteva accadere 20 anni fa, quando avere un PC in ogni scrivania poteva già considerarsi un successo – non si può più pensare che il ruolo della digitalizzazione sia strettamente tecnologico.

E’ sotto gli occhi di tutti che l’innovazione di cui abbiamo più bisogno riguarda non solo i singoli progetti, ma soprattutto i processi; la digitalizzazione non può consistere nella riproposizione delle stesse prassi utilizzate con la carta, ma deve spingersi più in là creando semplificazioni e reingegnerizzazioni che portino effettivi benefici ai cittadini e agli operatori della PA.
Quindi deve essere trasversale a tutta l’organizzazione, con un forte mandato politico e della direzione generale, in modo da poter agire su tutti gli uffici e le aree dell’ente; di conseguenza, renderebbe necessaria anche una revisione dell’organizzazione, inserendo questa figura in una posizione di staff, ad un livello superiore rispetto agli altri uffici.
Infatti, al comma 1 ter dell’art. 17 nella nuova versione si legge che “Il responsabile dell’ufficio è dotato di adeguate competenze tecnologiche e risponde con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico”. I grandi cambiamenti – come appunto tutto ciò che rientra nel concetto di innovazione – non si fanno solo “per decreto”: la base normativa è assolutamente fondamentale, ma costituisce un punto di partenza, da cui poi occorre iniziare per capire nella singola organizzazione quale è la soluzione giusta in termini di software e hardware, e soprattutto per trasferire le competenze al personale, in modo che l’innovazione non sia “subita” ma “agita”: in un mondo perfetto, ciascun operatore della P.A. può essere un “agente del cambiamento”, se non si limita solo ad eseguire nuove procedure, ma collabora attivamente anche con proposte e suggerimenti.

Inoltre si vuole sottolineare l’importanza del fatto che l’art. 17 del CAD nella nuova versione si riferisca a tutte le Amministrazioni ed esso è un fatto positivo, perchè può essere letto come un riconoscimento che in tutti gli enti della P.A. sia necessario procedere con l’attuazione dei progetti di digitalizzazione; ma, dall’altro lato, comporta anche dei problemi, soprattutto nei comuni di più piccole dimensioni, su 8000 comuni il 70% ha meno di 5000 abitanti quindi con una dotazione di personale nettamente insufficiente per rispettare la previsione normativa, sia in termini numerici che soprattutto di competenze, la soluzione è una gestione associata a livello di Unioni.

Un altro aspetto che non è in alcun modo stato considerato – non solo dal CAD ma in generale dalle normative recenti – è che l’innovazione non si fa senza risorse economiche. Anche in tempi di spending review si dovrebbe essere consapevoli che le risorse spese bene portano ad un aumento di efficienza ed efficacia, e anche nella Pubblica Amministrazione bisognerebbe iniziare a calcolare il ROI – Ritorno sull’Investimento, in modo da misurare con dati certi il valore economico e sociale generato dall’innovazione.
Mi chiedo pertanto se nella propria autonomia organizzativa degli Enti, i piccoli comuni, oltre che gestire in forma associata, sono in grado di esternalizzare il servizio ?

Giancarlo Zeccherini
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