Corte di Cassazione: ICI/IMU obbligo del contribuente aggiornare la propria dichiarazione
La Corte di Cassazione con propria sentenza del 02.12.2016 n.24713 che conferma l’onere del contribuente a presentare l’aggiornamento della propria dichiarazione a fronte di variazioni intervenute che determinano un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Il fatto analizzato dalla Corte vedeva la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che aveva parzialmente accolto l’appello proposto dal contribuente nei confronti del Comune con richiesta di modificare la sentenza di primo grado che aveva invece rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avvisi di accertamento ICI (anni 2007/2008) con i quali il Comune aveva contestato l’omesso pagamento del relativo tributo con riferimento ad aree edificabili, secondo i valori rispettivamente attribuiti dallo stesso contribuente con dichiarazioni presentate nel 2006. La sentenza di secondo grado ritenne che i valori precedentemente dichiarati dal contribuente non fossero più attuali, quantificando nella misura del 50% la perdita di potenzialità edificatoria delle aree, con conseguente abbattimento nella stessa percentuale del valore delle aree medesime. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione dove l’ente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art,.10, comma 4, del d.lgs.n.504/92 in relazione all’art.360, 1°comma, n.3 c.p.c. rilevando che, in assenza di denuncia di variazione da parte del contribuente di dati od elementi dai quali potesse conseguire un diverso ammontare dell’imposta, il Comune non poteva che rilevare l’omesso versamento dell’imposta stessa in relazione al valore attribuito agli immobili dal contribuente stesso, quindi il Comune eccepiva che la Commissione nel avere ridotto il valore dell’area si poneva in palese violazione della succitata norma. La corte evidenziava che il motivo è manifestamente fondato, richiamando il secondo e terzo periodo del comma 4° dell’art.10 del d.lgs.n.504/92, quando si verifichino modificazioni dei dati o variazioni negli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, va rinnovata l’originaria dichiarazione, ha affermato che l’onere di denuncia a carico del contribuente, nelle forme indicate dalla norma, delle variazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le variazioni si sono verificate, comporta che la sussistenza dell’obbligo di denuncia a carico del contribuente esoneri il Comune dall’onere di accertamento del verificarsi di eventi che giovino alla controparte.
La conseguenza di questo pronunciamento della Corte ancora una volta pone l’Ente Locale difronte alla necessità di istituire una maggiore collaborazione e un rapporto di fiducia con il proprio cittadino su un presupposto di trasparenza e formazione corretta.
Il Comune per raggiungere questi obiettivi dovrà istituire l’ufficio “Centro Organizzazione Dati Comunali” con lo scopo di raccogliere e distribuire le informazioni certe secondo un modello ingegneristico collaudato generando indubbi vantaggi in termini di efficienza e riduzione di costi a tutti gli Uffici Comunali e ai propri cittadini al fine di avere la garanzia attraverso il “Portale per il Cittadino”, al fine di acquisire le informazioni loro riguardanti ed intervenire in modalità interattiva per validare o correggere le informazioni contenute nella banca dati stessa.
Questa soluzione consente al cittadino in modo diretto da casa o assistito da operatori comunali a sportello o domicilio, a tutti gli obblighi in materia di gestione immobiliare e tributaria, inoltre attraverso questo sistema, il cittadino potrà avere accesso continuo alle proprie informazioni e semplificare gli adempimenti tributari come calcolo dovuto, auto dichiarazioni, variazioni, ravvedimento operoso, verifica del corretto pagamento e svolgere quella attività di controllo sulla efficienza, economicità dei servizi erogati del proprio Comune.
Giancarlo Zeccherini
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