TARSU/TARES/TARI decadenza ad assetto variabile

La Corte di Cassazione con sentenza n.12795 /2016 porta ulteriore chiarezza sulla controversa questione concernente la determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell’avviso di accertamento TARSU/TARES/TARI.

Il fatto è il seguente: la CTR Abruzzo rigettava l’appello proposto da una Società avverso la sentenza della CT provinciale di Teramo che aveva confermato l’avviso di accertamento TARSU per l’anno 2003 emesso dal Comune. La società impugnava la sentenza della CTR deducendo il motivo di errata applicazione del termine triennale di decadenza dell’azione accertatrice dovendo la denuncia essere effettuata entro il 20 Gennaio successivo all’inizio dell’occupazione e non già entro il 20 Gennaio dell’anno successivo a tale inizio.

In primo luogo la Corte richiama l’art.1 comma 161 L.27.12.2006 n.296 che prevede “gli enti locali relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardi versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Questa normativa aumenta a cinque anni il termine di decadenza con decorrenza dal 1° Luglio 2007 e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1°gennaio 2007.

La Corte nella sua disamina analizza anche l’art.70 comma 1° del D.lgs.507/93 che recita “i soggetti di cui all’art.63 presentano al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune”. La Corte al riguardo fornisce l’interpretazione autentica di come deve intendersi il termine di presentazione della denuncia del 20 gennaio ed in particolare, chiarisce la Corte che, il dettato normativo non consente di ritenere che, in ogni caso , il termine del 20 gennaio debba riferirsi all’anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere effettuata. Ove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo all’anno successivo l’avrebbe espressamente previsto, come ad esempio in tema di ICI dall’art.10, comma 4, D.lgs 504/92 recita “i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta di cui all’art.7, su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio”, cioè l’anno successivo a quello oggetto di imposizione.

Pertanto a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo. Questo termine costituisce un non irragionevole spartiacque nella applicazione del cosi detto doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni. Si sottolinea che se il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo all’anno successivo l’avrebbe espressamente previsto.

Nel caso preso in esame la Corte afferma che non vi è prova che l’occupazione fosse iniziata fin dall’inizio dell’anno e quindi il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte del Comune era corretta.
In conclusione i Comuni devono fare attenzione, nella fase dell’accertamento della omessa dichiarazione dell’occupazione di un immobile, alle annualità prescritte che variano in funzione all’occupazione avvenuta prima o dopo il 20 gennaio. Prima del 20 Gennaio (ivi comprese le occupazioni non dichiarate iniziate l’anno precedente) le annualità accertabili sono cinque, dopo il 20 Gennaio le annualità accertabili diventano cinque più uno.

Giancarlo Zeccherini

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