L’obbligo di denuncia degli agricoltori sui terreni edificabili di proprietà

Gli agricoltori in ambito ICI/IMU sono soggetti ad applicazioni di agevolazioni secondo le quali i terreni edificabili, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, si considerano agricoli, ai fini della determinazione della base imponibile, in base a quanto previsto dall’art.2, comma 2 lettera b del d.lgs.504/1992 che così definisce:

Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’ indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante Decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 504 Pagina 3 l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

La Corte di Cassazione sez.VI con due ordinanze n.17652 e 17653 del 02 /09/2016 sentenzia che:
“La Commissione Territoriale Regionale ha rigettato l’appello proposto da un Comune, nei confronti di un contribuente avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2007, con il quale l’Ente Locale aveva contestato al contribuente l’omessa denuncia in variazione riguardo a due diverse aree divenute edificabili in ragione di programma di pianificazione territoriale sfociato nell’emanazione del regolamento urbanistico nel 2003 richiedendo la maggiore imposta dovuta, con applicazione di sanzioni ed interessi”

La Corte ha ritenuto che l’obbligo dichiarativo, disciplinato nel ICI dall’art.10 c.4 del d. lgs. 504/1992, deve essere in capo al proprietario rinnovando la dichiarazione ogni qual volta si verificano modifiche dei dati o variazioni negli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La Corte ritiene che la denuncia omessa non possa essere surrogata e diviene essenziale per godere dell’agevolazione sulle aree edificabili, la presentazione della dichiarazione ICI indicante la sussistenza dei requisiti.

Inoltre, la Corte afferma che l’obbligo dichiarativo non è neppure venuto meno a seguito delle semplificazioni sugli obblighi dichiarativi introdotti dall’art.37.co.53, dl 223/2006 convertito dalla L.248/2006, perché la norma ha confermato l’obbligo per “le ipotesi delle modificazioni soggettive e oggettive comportanti per via ufficiosa dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale”.

In conclusione l’agricoltore o imprenditore agricolo proprietario di un area con destinazione urbanistica edificabile, per essere soggetto all’applicazione delle agevolazioni, deve dichiarare l’avvenuta coltivazione del terreno. In sua assenza, il Comune è autorizzato a pretendere l’imposta secondo le regole ordinarie senza dovere attingere da altri Enti le informazioni sul diritto all’agevolazioni, pertanto l’onere della prova spetta all’agricoltore perché non può essere sostituita con altra dichiarazione, in tal modo il Comune è messo nelle condizioni di attestare prima la veridicità della dichiarazione.

Giancarlo Zeccherini

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