Recupero ICI/IMU: il valore della banca dati

A commento della sentenza CTP di Milano n.9726 /2016 è fondamentale richiamare quanto ha affermato il Tribunale UE con sentenza del 15 settembre 2016, causa T220/13 rigettando con condanna alle spese tutti i motivi con cui la Società aveva impugnato l’ultima decisione della Commissione UE ( 2013/284/UE ).

Il Tribunale UE afferma che non costituiscono “aiuti di Stato” ai sensi del diritto europeo, né l’esenzione IMU per alcuni Enti non commerciali (nel testo dell’art.7, comma 1,lett.i ) del d.lgs.n.504/1992 applicabile, né la norma di cui all’art.149,comma 4 del TUIR.

Invece l’esenzione ICI/IMU così come delineata prima del 2012 non garantiva l’esclusione di “aiuti di Stato” poiché non escludeva che dell’esenzione ICI potessero godere anche soggetti che svolgevano attività benefica con modalità commerciale, ma lo Stato Italiano non è tenuto a procedere a recuperi d’imposta data l’impossibilità di identificare esattamente i beneficiari di eventuali “aiuti “ e la relativa quantificazione.

La sentenza del Tribunale UE ribadisce la ragionevolezza della decisione della Commissione UE nella parte in cui ha ritenuto oggettivamente impossibile procedere al recupero degli eventuali importi qualificabili come aiuti di Stato in relazione alla disciplina ICI applicabile prima del 2012. Ciò in quanto per un verso è risultato assodato che “nè le banche dati catastali né le banche dati fiscali consentivano di identificare il tipo di attività (economica o non economica) svolta negli immobili di proprietà degli Enti non commerciali e nemmeno di calcolare oggettivamente l’importo dell’imposta da recuperare” . Quindi la Commissione UE esonera lo Stato italiano dall’obbligo di recuperare l’ “ aiuto di stato “ illegittimo per le oggettive difficoltà di individuare retroattivamente la porzione di immobile esente (istituzionale) rispetto a quella imponibile (commerciale).

Tutto questo faceva presupporre che a fronte di tale esonero i giudici applicassero le disposizioni agevolative dell’art.7,lettera i ) del d.lgs.504/92 per le annualità pregresse. Tuttavia è opportuno osservare la seguente vicenda riguardante una fondazione che svolgeva attività sanitaria con la gestione di una casa di riposo per anziani. La fondazione non aveva versato l’ICI ritenendo di essere soggetto ad esenzione, sostenendo che l’attività era svolta con modalità non commerciali essendo prestazioni in perdita strutturale e che le prestazioni venivano svolte in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale. Per tale ragione fa ricorso.

La Commissione Tributaria rigetta il ricorso affermando che un immobile posseduto da una fondazione Onlus, destinato ad attività assistenziale o convenzionata, anche se le attività svolta è in perdita, può manifestare i caratteri della commercialità e pertanto non è esente da ICI se tale attività è svolta dietro corrispettivo.  In conclusione si può dedurre che l’esonero del recupero non vale come esenzione, inoltre l’esonero riconosciuto da parte della Commissione alle amministrazioni italiane del recupero di un tributo dovuto ma oggettivamente impossibile per una non certezza della banca dati evidenzia e afferma una disorganizzazione delle amministrazioni pubbliche italiane, la Commissione UE attesta una amministrazione pubblica non efficiente, non efficace ed incapace di elaborare una politica fiscale equa.

Oggi posso personalmente affermare che molti Amministratori e Dirigenti degli Enti Locali, nella loro attività di pianificazione e programmazione politico-amministrativa, hanno la necessità di avere accesso ad informazioni complete del proprio territorio che siano in grado in maniera tempestiva ed affidabile di dare spaccati veritieri delle loro realtà locali. Solo da analisi certe che si basano su dati corretti, univoci ed integrati si possono elaborare scelte politico-amministrative in grado di dare le risposte corrette per la pianificazione ingegneristica delle entrate locali. Gli Enti Locali  si devono riappropriare del principio dell’unicità dell’Amministrazione in quanto essi rappresentano un Ente unico composto da vari settori ed uffici, ciò deve essere vero anche dal punto di vista del collegamento ed organizzazione dei dati in possesso del Ente Locale . Un unico Ente = un’unica organizzazione dati.

Tale modello organizzativo dei dati, recentemente adottato da molteplici Enti Locali, è COD.Com (Centro Organizzazione Dati Comunali) – Territorio e Fiscalità Locale Partecipati, la soluzione completa per la gestione della base informativa dell’Ente. Esso consente in primo luogo al Comune e poi al Contribuente, sia esso proprietario o utilizzatore d’immobili, di poter adempiere in modo semplice, diretto da casa o assistito da operatori comunali a sportello o domicilio, a tutti gli obblighi in materia di gestione immobiliare e tributaria (precompilato del dovuto, ravvedimento, dichiarazioni, catasto, visure, urbanistica, protezione civile, localizzazione servizi, ecc.). Attraverso questo sistema, il cittadino sia esso contribuente che residente, potrà avere accesso a tutte le informazioni (tipologia d’immobili, rendita catastale, proprietario o utilizzatore, destinazione urbanistica, calcolo dovuto e versato, precompilato IUC, ecc.) contenute nella sua scheda immobiliare – tributaria. Queste informazioni sono quelle acquisite dal Ente Locale da varie fonti (Catasto, Urbanistica, Anagrafe, Tributi, Agenzia Entrate, etc.) e organizzate in modo funzionale secondo il modello CatastoEnti – COD.Com.

Con l’adozione di questa soluzione si va ad attivare un processo di semplificazione degli adempimenti, di trasparenza delle informazioni e di cooperazione reciproca tra Comune/Contribuenti e CAF/professionisti fiscali. Inoltre, attraverso la diffusione d’utilizzo del portale di “Territorio e Fiscalità Locale Partecipati” si avvierà un processo di bonifica e di aumento d’affidabilità dei dati in possesso dell’Ente che porterà alla progressiva rimozione del contenzioso tributario e dell’evasione. Gli Enti Locali potranno così gestire le informazioni dei soggetti e degli oggetti rendendo “possibile” la identificazione dell’attività svolta negli immobili e calcolare oggettivamente l’imposta da recuperare.

Giancarlo Zeccherini

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