Requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità dei fabbricati e disciplina ICI.
La sentenza della Corte Costituzionale Civile sez.5 n.3350/2017 pubblicata il 08.02.2017 riguardante i criteri da adottare per la classificazione catastale dei fabbricati rurali alla luce del quadro normativo vigente e dell’orientamento della giurisprudenza. In particolare la sentenza afferma che per il riconoscimento del carattere di ruralità ai fini ICI sia necessaria l’attribuzione ai fabbricati rurali di specifiche categorie catastali, in considerazione di quanto stabilito dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione n.18565 e n.18570 del 2009. Si osserva che in tema di requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità degli edifici ai fini fiscali, le disposizioni principali sono costituite dal decreto legge 30.12.1993 n.557 convertito con modificazioni dalla l.n.133 del 22.02.1994, e dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica n.917 del 22.12.1986.
Il Fatto è il seguente:
La società agricola propone ricorso avverso alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in riforma della prima decisione, che ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per ICI 2007 su immobile strumentale da essa posseduto. La commissione tributaria regionale, in particolare ha ritenuto che l’immobile in questione non fosse esente da ICI per il solo fatto della sua affermata strumentalità all’attività agricola, in quanto iscritto in categorie catastale (D/8) diversa da quelle di “ruralità” (A/6 e D/10). In sintesi il motivo di ricorso eccepiva che la commissione tributaria regionale aveva erroneamente escluso il carattere rurale dell’immobile in oggetto sulla base di un dato, la classificazione catastale nell’anno 2007 diversa da quelle di ruralità (A/6 e D/10) non dirimente a fronte della concreta strumentalità dell’attività agricola dei soci dell’immobile medesimo.
Per la Corte tale tesi non può trovare condivisione. Viene richiamato il prevalente orientamento di legittimità in tema di ICI dei fabbricati rurali, secondo cui per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali) pertanto l’immobile che sia stato iscritto come “rurale” in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art.9 del d.l.557/93, quindi qualora l’ immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, di non ruralità, è onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato.
Allo stesso modo il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato ICI. Si tratta di orientamento già fissato dalla sentenza SSUU n.18565/09 secondo cui
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.
Nel caso di specie la Corte richiama anche l’importanza della data di presentazione dell’istanza di attribuzione del declassamento catastale di ruralità (D10) rilevante anche ai fini di individuare le annualità retroattivamente interessate dalla nuova attribuzione. Infatti occorre dare conto dello jus superveniens costituito stabilito dal d.l.n.70/2011 convertito dalla l.n.106 /2011 che all’art.7, comma 2bis prevede che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà presentare all’ Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 o D/10 a seconda della destinazione abitativa o strumentale dell’immobile sulla base dell’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui all’art.9 del D.L.557/93 “in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda“.
A tale orientamento anche la sentenza della Cass. 20/04/2016 n. 7930, secondo cui:
“In tema d’ICI ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come “rurale”, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 23, comma 1 bis, del d.l. n. 207 del 2008 e dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento; fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto e il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell’imposta, l’accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti ex art. 9 del d. I. n. 557 del 1993.”
Fermi questi principi, viene nuovamente confermato che ai fini ICI sono da assoggettare al pagamento dell’imposta tutti i fabbricati iscritti in categorie diversa dalla A/6 e D/10 indipendentemente dal fatto che ci sia una attività agricola. Inoltre, nel caso in cui il classamento sia diverso dalla categoria A/6 o D/10 il proprietario, al fine di fare valere i propri diritti come coltivatore diretto, deve contestare il declassamento con effetto retroattivo quinquennale dalla data di presentazione dell’istanza.
Giancarlo Zeccherini
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