L’area fabbricabile considerata una pertinenza: dev’essere dichiarata
La Corte di Cassazione Civile con sentenza n. 2901/2017 nel caso in specie afferma alcuni principi importanti sul periodo di accertabilità di un’area fabbricabile e quando essa può essere considerata una pertinenza.
Il fatto di specie:
La commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello del Comune avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale ritenendo la legittimità dell’avviso di accertamento. La società impugna la sentenza difronte alla Corte deducendo una serie di motivi, di cui si riportano i due principali:
- Violazione e falsa applicazione dell’art.5 d.lgs.546/92, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. non avendo la CTR rilevato la modifica del valore dell’area fabbricabile, intervenuta con delibera consigliare n.23 del 26.03.2001 rilevava ai fini ICI solo a partire dal 2002;
- Violazione e falsa applicazione degli art. 2 d.lgs 504/92, 817, 2697 c.c. in relazione dell’art.360 n.3 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art.360 n.5 c.p.c., per non avere rilevato il nesso di pertinenzialità dei beni assoggettati all’imposta.
La Corte ritiene fondato il primo motivo del ricorso, infatti in tema di ICI vige la regola stabilita dal secondo comma dell’art.5 del d.lgs n.504/92 per la quale le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali. Quindi in base a detto principio ciascun atto impositivo deve porre a base le rendite risultanti in catasto al 1° Gennaio dell’anno di imposizione. Nel caso riportato, la modifica conformativa che ha reso l’area in questione edificabile, a seguito della variante al PRG adottata dal Comune con delibera consiliare n.23 del 26.03.2001 rileva ai fini ICI solamente a partire dal 2002.
Il secondo motivo a parere della Corte risulta infondato, anche se ritiene di correggere la motivazione della sentenza impugnata insufficiente di motivazione nell’escludere il nesso di pertinenzialità in base al presupposto che “dal certificato di destinazione urbanistica si evince che le particelle interessate ricadono tutte in zona edificabile, né viene fornita prova che dette aree ai fini urbanistici, siano state asservite al fabbricato” in quanto la mera distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato non vale ad escludere il nesso pertinenziale, senza che in proposito rilevi il dispositivo dell’art.59, comma primo, lett. c) d.lgs n.446/97.
La Corte afferma che in materia fiscale attesa la indisponibilità del rapporto tributario la prova dell’asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente, deve essere valutata con maggiore rigore alla prova richiesta di tipo privatistico. Viene rilevato che al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l’atto con cui l’area assertitamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità (Cass. Sez.6-5 ordinanza n.13017/2012). Nel caso riportato emerge che la società abbia evidenziato, all’interno della dichiarazione ICI, che l’area in questione era destinata a pertinenza. Il d.lgs n.504/92 art.2 esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali e fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione contenute nell’art. 817 c.c.
La Corte accoglie il primo motivo e determina l’ICI per l’anno 2001 sulla base del valore agricolo del terreno; rigetta il secondo motivo sulla pertinenza dell’area per mancanza di dichiarazione del contribuente. La giurisprudenza della suprema Corte con le ultime sentenze va consolidando sempre più il principio che l’onere della prova è a carico del contribuente, sia nel caso di specie dove è dovuta l’ICI in relazione ad un terreno, classato come edificabile nel piano regolatore generale, anche se adibito a giardino e dunque pertinenza dell’abitazione principale, sia nel caso in cui il contribuente abbia omesso di presentare una dichiarazione ICI in cui si affermi la pertinenzialità del terreno in via di specialità, la situazione rimarrebbe quella che era originariamente, con la conseguenza che manterrà rilievo l’edificabilità del terreno stabilita dal PRG. Questi principi vengono richiamati dalla Corte di Cassazione sez. VI con due ordinanze n.17652 e 17653 del 02/09/2016
L’agricoltore o imprenditore agricolo proprietario di un area con destinazione urbanistica edificabile, per essere soggetto all’applicazione delle agevolazioni, deve dichiarare l’avvenuta coltivazione del terreno. In sua assenza, il Comune è autorizzato a pretendere l’imposta secondo le regole ordinarie senza dovere attingere da altri Enti le informazioni sul diritto all’agevolazioni, pertanto l’onere della prova spetta all’agricoltore perché non può essere sostituita con altra dichiarazione, in tal modo il Comune è messo nelle condizioni di attestare prima la veridicità della dichiarazione.
In conclusione il vincolo di affermare, secondo i giudici della Suprema Corte, rende ininfluente qualsiasi altra destinazione ma, tenendo conto del sistema normativo che regola l’ICI, va tenuto presente la valenza attribuita alla dichiarazione, quale mezzo per introdurre una modifica nella situazione possessoria da parte del contribuente, al fine di mettere in atto l’attività di verifica in modo certo e fattuale da parte dell’Ente.
Inoltre, i giudici della Suprema Corte affermano che la mutata natura del suolo, da agricolo ad edificatorio, non assume immediata rilevanza ai fini impositivi, non essendo previsto il frazionamento ai fini ICI, cioè con applicazione per alcuni mesi sul suolo agricolo e per i successivi quale suolo edificabile, in quanto l’art.5, comma 5 d.lgs n.504/92 prevede la valutazione del valore in comune commercio dell’area alla data del 1° Gennaio dell’anno di riferimento.
Giancarlo Zeccherini
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