TARSU: l’atto impositivo annullato in autotutela, cessa di esistere

La Commissione Tributaria Regionale di Cagliari con la sentenza n.406/16/2016 ha affermato che l’atto impositivo annullato in autotutela, anche in corso di giudizio, cessa immediatamente di avere efficacia nell’ordinamento, con la conseguenza che il provvedimento non può “rinnovarsi” tramite un mezzo di impugnazione quale è l’appello.

Il fatto:
il Comune di Cagliari emette alcuni avvisi di accertamento nei confronti di una Società in materia di TARSU per l’anno 2002/2007; il contribuente impugna gli avvisi e in primo grado la CTP emette sentenza con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere su conforme richiesta delle parti. Il Comune propone ricorso in appello contro la sentenza in riferimento all’avviso di accertamento per l’anno 2002 in materia di TARSU. Il Comune nel ricorso in appello affermava che la richiesta di cessazione della materia del contendere per l’anno 2002 derivava da un mero errore materiale nel quale era incorso l’Ufficio Tributi, che provvedendo in auto-tutela aveva annullato gli accertamenti in materia TARSU fatti nei confronti della società per gli anni dal 2003 al 2007, in quanto l’immobile per il quale era stato fatto l’accertamento era stato interessato da lavori dal 2003 al 2007; mentre per un mero errore, la richiesta di cessazione della materia del contendere era stata richiesta con la memoria di costituzione anche per l’anno 2002. L’ufficio comunale ha chiesto quindi la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
– inammissibilità del ricorso proposto nanti la commissione tributaria provinciale per mancata sottoscrizione dell’atto introduttivo del giudizio ex art.18 co.3 d.lgs.546/92;
– errata valutazione dei fatti e delle prove , poiché secondo quanto dichiarato dalla società i lavori avevano interessato l’immobile solo per gli anni 2003/2007;quindi la CTP avrebbe dovuto rilevare che l’annullamento operato dal Comune per l’annualità 2002 era frutto di un mero errore materiale;

La decisione:
La CTR, rigetta l’appello condannando il Comune al pagamento delle spese di lite. Anzitutto, secondo la Ctr il giudice di primo grado non ha commesso alcun errore, perché si è limitato a prendere atto del provvedimento di annullamento in autotutela emesso dal Comune, che si riferiva proprio agli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente, per tutte le annualità interessate. Secondo quanto affermato da giurisprudenza di legittimità, citando la Cassazione (ord. 1643/2013), in caso di autotutela il provvedimento annullato cessa di esistere anche se pende giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere sul merito del provvedimento. In sostanza a seguito dell’annullamento di un provvedimento impositivo per autotutela da parte dell’Ente che lo ha emesso, questo cessa immediatamente di avere efficacia ai fini dell’imposizione tributaria, anche se lo stesso sia stato impugnato dal contribuente e sia pendente il relativo giudizio mentre rimangono in contestazione solo le questioni che non siano state implicitamente definite con l’annullamento. In pratica, il Comune non può far rivivere con l’appello un provvedimento che risulta essere stato annullato dall’ufficio medesimo. Ciò significa che il Comune può far rivivere il provvedimento impositivo adottando un ulteriore atto, da notificare autonomamente al contribuente, ma ciò deve avvenire nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge, tra cui l’osservanza dei termini di decadenza stabiliti per il rituale esercizio dell’azione accertativa.

Giancarlo Zeccherini

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