L’iscrizione al Catasto Edilizio Urbano di una unità immobiliare costituisce presupposto principale per l’assoggettamento della stessa all’afferente imposta comunale

La Corte di Cassazione civile sezione 6 con ordinanza n.9894 /2017 pubblicata il 19.04.2017 ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato nel tempo vedi Corte di Cassazione Civile – Sez. Tributaria, 10 ottobre 2008, Sent. n. 24924/2008; Corte Cassazione sezione 5 n.8781/2015 e cioè la registrazione all’ufficio del catasto è condizione sufficiente perché si realizzi il presupposto per il suo assoggettamento ai fini dell’imposta comunale sugli immobili.

Il caso in specie: la controversia concerne l’impugnazione di un avviso d’accertamento in rettifica con il quale il Comune, con riferimento all’anno d’imposta 2011, contestava l’omessa denuncia ed il pagamento parziale e tardivo della seconda rata ICI. La società contribuente contestava l’inesistenza della notifica e dell’atto impositivo, in quanto inidoneo a giustificare il pretesto credito tributari, ma soprattutto ha contestato che gli immobili in corso di costruzione potessero essere assoggettati al tributo in carenza di almeno 1 dei 2 presupposti e cioè, l’ultimazione degli stessi ovvero la loro utilizzabilità.

La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) rigettava il ricorso della società contribuente e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) ne confermava la decisione. La società propone ricorso sulla base di due motivi, i quali vengono esaminati congiuntamente il quanto strettamente connessi: la società denuncia, da una parte, la violazione e falsa applicazione dell’art.2 del d.lgs n.504/92 comma 1, lett. a), che “ai fini dell’imposta di cui all’art. 1. per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato“; dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito nella legge n.214 del 2011 e della risoluzione n.8 del 22.2013 del Dipartimento Finanze del Ministero dell’economia, dall’altra, omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sul medesimo profilo di censura, in quanto in buona sostanza ad avviso della società contribuente, l’accatastamento costituirebbe una presunzione relativa e non assoluta di ultimazione e utilizzo dell’immobile, suscettibile di essere superata dalla prova contraria, a carico della parte contribuente, in ordine alla reale e diversa situazione di fatto.

L’articolato motivo di censura è manifestamente infondato, ex art.360 bis c.p.c. Infatti, in tema di ICI ai fini dell’assoggettabilità ad imposta dei fabbricati di nuova costruzione sempre all’art.2 d.lgs.n.504/92 lett. a), dedicato alla “definizione di fabbricati e aree”, il legislatore completa il proprio pensiero prescrivendo che “il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato“.

Quest’ ultima frase per il suo contesto e per l’innanzi evidenziata attribuzione all’Ente impositore della facoltà di deliberare una aliquota minore “relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili” – assume la funzione di completamento della “definizione di fabbricati” contenuta nella prima parte della norma (“unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano”) e, quindi, la previsione relativa rappresenta una fattispecie aggiunta alla nozione di fabbricato fornita in detta parte: di conseguenza, ai fini dell’ICI, per “fabbricato” deve intendersi:

(a) “l’unità immobiliare iscritta … nel Catasto Edilizio”;
(b) “l’unità immobiliare … che deve essere iscritta” allo stesso catasto
(c) “il fabbricato di nuova costruzione”
(c1) “a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione” o (c2) “se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”.

La considerazione – alternativa, come precisato da Cass. trib., 23 ottobre 2006 n. 22808 – della “data di ultimazione dei lavori di costruzione” ovvero di quella anteriore di utilizzazione del fabbricato di nuova costruzione, di conseguenza, assume rilievo solo per l’ipotesi in cui il “fabbricato di nuova costruzione” non sia ancora iscritto al Catasto perché tale iscrizione realizza, di per sè, il presupposto principale (“unità immobiliare iscritta”) considerato dalla norma sufficiente per assoggettare l’immobile all’imposta comunale dovuta per i fabbricati (cfr., Cass. trib., 23 giugno 2006 n. 14673, per la quale “la nozione di immobile urbano assoggettato ad ICI appare sostanzialmente coincidente con quella di immobile suscettibile di accatastamento”).

In conclusione la giurisprudenza ribadisce che l’iscrizione nel Catasto edilizio dell’ “unità immobiliare”, costituisce di per sè presupposto principale perché l’unità sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza, assoggettata all’imposta prevista per tale specie di immobile; analogamente, per la norma, costituisce presupposto sufficiente la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità (“che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano”) di una unità nel medesimo catasto: in entrambe le ipotesi “L’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza” perdono la loro autonomia ai fini dell’imposta perché sono da considerare (“considerandosi”) come “parte integrante del fabbricato”.

 

Giancarlo Zeccherini

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