I Garage non sfuggono alla tassa rifiuti

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 8581/2017, ha ribadito il principio secondo il quale il presupposto della TARSU consiste nella occupazione o detenzione di locali od aree scoperte, con l’esenzione dalla tassa nel caso di produzione di rifiuti speciali per usi non domestici o per l’esclusione di parte di tali aree perché inidonee alla produzione di rifiuti ai sensi del comma 2 art.62 D.lgs.507/93a ed a condizione che venga prodotta adeguata documentazione da parte del contribuente, volta a dimostrare la presenza delle condizioni che ne comportano la esenzione.

Nel caso di specie: la CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania rigettò l’appello proposto dal Comune nei confronti di un contribuente avverso la sentenza della CTP di Catania, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento per TARSU relativamente alla detenzione di vano garage.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione. La Corte ha ribadito il principio più volte espresso in forza del quale “il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo il d.lgs.15.11.1993 n.507, art.62, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, l’esenzione della tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali per uso non domestico, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione”, gravando sul contribuente il relativo onere della prova.

La Corte con ordinanze n.17599/2009 e n.11351/2012 ha chiarito che “pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” non essendo sufficiente allegare a tal fine la “peculiare destinazione funzionale dell’immobile ad “autorimessa” essendo debole l’assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per sé, improduttivo di rifiuti solidi urbani; in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole ”aree” scoperte pertinenziali od accessorie di civile abitazioni“, salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei “locali e delle aree” di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato.

In conclusione, al fine di poter considerare una autorimessa locale autonomo non soggetto al prelievo sui rifiuti, ai sensi del comma 2, art. 62, D Lgs 507/93: non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili o ad idonea documentazione.

Giancarlo Zeccherini

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