Non c’è agevolazione ICI per la casa classificata ufficio

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.8017 del 28.03.2017 ha stabilito che non spetta l’esenzione ICI se l’immobile destinato ad abitazione principale è catastalmente registrato come ufficio o studio.

La classificazione catastale è decisiva ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscale .

Il caso di specie: Il comune di Latina propone ricorso di fronte alla cassazione nei confronti della sentenza della CTR del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della CTP di Latina, la quale aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di accertamento ICI relativo agli anni 2008/2009.

Nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che l’immobile oggetto di accertamento sarebbe stato la prima casa, alla luce del certificato di residenza, della collocazione delle utenze per usi domestici e del pagamento delle relative bollette. Il Comune motiva il proprio ricorso per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 comma 1° n.5, oltre alla violazione e falsa applicazione dell’art.5 comma 2° d.lgs .n.504/92.

Il Comune sostiene che le risultanze catastali avrebbero qualificato l’immobile adibito ad altro uso, ufficio/studio, non corrispondente a quello di abitazione, richiesto ai fini dell’agevolazione fiscale. La modificazione della destinazione d’uso da parte del contribuente sarebbe stata arbitraria. La corte ha ritenuto fondato il motivo: premesso che la violazione di legge denunciata va inquadrata nell’ambito dell’art 360 n.3 c.p.c., in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come ufficio/studio, con attribuzione della relativa categoria (A/10) è soggetto all’imposta, non ricorrendo l’ipotesi dell’art.1, comma 1, del D.L. n.93 /2008. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento (sez.5,n.1704/2016).

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 28 marzo 2017, n. 8017, ha stabilito che, ai fini del trattamento esonerativo fiscale, è fondamentale l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile. Nel caso in cui essa non sia quella corretta, è onere del contribuente che pretende l’esenzione.

Naturalmente, il principio affermato per l’ICI, risulta applicabile anche per IMU e TASI.

 

Giancarlo Zeccherini

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