Gli affidamenti diretti entro i 40.000 € per l’acquisizione lavori, servizi e forniture: dopo il decreto correttivo
Le modifiche apportate dal Dlgs 56/2017 agli articoli 32 e 36 del Codice appalti consentono alle amministrazioni di semplificare la formalizzazione della scelta dell’ affidatario, ma richiedono comunque l’esplicitazione nel provvedimento del percorso seguito.
L’ individuazione dell’ impresa o del professionista al quale affidare lavori, servizi o la fornitura di beni può essere sviluppata in modo molto semplice, senza necessità di richiedere due o più preventivi. Tra le tantissime inversioni di tendenza previste dal correttivo al codice appalti, particolarmente significativa è quella relativa all’art.36:
- comma 1) le parole “di cui all’ar.30 comma 1, nonché del rispetto del principio di rotazione” sono sostituite dalle seguenti “…… nonchè del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti“, le stazioni appaltanti devono tenerne conto, cercando di combinare le garanzie di concorrenza con il principio di economicità, che in molti casi induce a scegliere nuovamente l’affidatario precedente. In queste situazioni, l’atto di affidamento dovrà riportare nella motivazione le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a derogare al principio di rotazione;
- comma 2, lettera a) in merito all’affidamento diretto: testo originario art.36: a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta; testo modificato art.36: a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
Come si può notare viene eliminato l’elemento di maggiore criticità nel codice originale: l’adeguata motivazione; questa non rappresentava una semplificazione anzi il contrario perché l’adeguata motivazione la si poteva raggiungere mediante una comparazione tra due o più preventivi.
Il nuovo art. 36 interviene sui problemi operativi in due modi: primo eliminando il riferimento all’adeguata motivazione; secondo specificando che l’affidamento non deve avvenire a valle di una consultazione tra due o più operatori. Nel caso che la stazione appaltante decida di effettuare confronti tra più operatori economici anche nella fascia di valore degli affidamenti diretti, può ricorrere a procedure semplificate, come la richiesta di preventivi. Quando invece vuole impostare un percorso più strutturato, in forma di gara o con richiesta di offerta nel Me.Pa., può scegliere di utilizzare come metodo di valutazione il criterio del prezzo più basso o quello dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, non risultando obbligatorio l’ utilizzo di quest’ ultimo nemmeno per i servizi a elevata intensità di manodopera.
Le procedure di confronto comparativo nella fascia dei 40.000 € possono essere ulteriormente semplificate dalla stazione appaltante in alcuni aspetti, potendo scegliere di non richiedere agli operatori economici concorrenti la cauzione provvisoria, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione del comma 1 dell’ articolo 93 (potendo non richiedere nemmeno quella definitiva all’ affidatario, in forza di quanto stabilito dalla nuova versione del comma 11 dell’ articolo 103).
Nell’ utilizzo delle procedure negoziate sotto soglia disciplinate dall’ articolo 36 del Codice dei contratti le amministrazioni devono fare attenzione al principio di rotazione, perché la nuova versione del comma 1 della disposizione chiarisce che deve essere applicato sia agli affidamenti diretti sia alle procedure con mini-gara: spetterà all’ ANAC definirne le modalità di applicazione, ma nel frattempo le stazioni appaltanti devono tenerne conto, cercando di combinare le garanzie di concorrenza con il principio di economicità, che in molti casi induce a scegliere nuovamente l’ affidatario precedente.
In queste situazioni, l’ atto di affidamento dovrà riportare nella motivazione le ragioni che hanno indotto l’ amministrazione a derogare al principio di rotazione. Nell’ area degli affidamenti sotto soglia risulta complessa anche l’ applicazione delle nuove disposizioni sulle commissioni giudicatrici, nelle procedure di gara nelle quali si faccia ricorso all’ offerta economicamente più vantaggiosa, soprattutto a fronte della nuova disposizione che prevede che il presidente sia comunque esterno. Altra modifica all’art.32 al comma 2 è inserito: nella procedura di cui all’art.36 comma 2, lettera a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti generali.
Nella pratica un Comune per l’affidamento diretto da oggi fa un’unica determina non è necessario a monte la determina a contrarre ma solo la determina di affidamento.
Con queste modifiche si attiva un percorso per gli affidamenti sotto soglia molto più semplificato.
Dott. Giancarlo Zeccherini
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