Riscossione dal 1 Luglio 2017: Equitalia scrive ai comuni

Con nota del 24 maggio 2017 (trasmessa via PEC) Equitalia scrive ai comuni per segnalare la soppressione del gruppo e dare indicazioni sullo scenario operativo dal 1 Luglio 2017, caratterizzato dall’avvento della nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Come contempla l’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, a decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia è soppressa e, dalla stessa data, l’esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 saranno svolte da un nuovo ente, denominato “Agenzia delle entrate – Riscossione”, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 (codice fiscale/partita IVA n. 13756881002), che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte. Il nuovo ente assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo II del DPR n. 602/1973 e può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.

Come prevede l’articolo 2 comma 2 del sopra citato dl 193/2016, le amministrazioni locali interessate ad affidare la riscossione al nuovo ente “Agenzia delle Entrate – Riscossione” nonché  a Riscossione Sicilia S.p.A., dovranno adottare apposita delibera, in mancanza della quale, successivamente alla data del 30 giugno 2017, non potranno trasmettere nuove minute di ruolo, mentre continuerà il servizio di riscossione per tutti i carichi inclusi in minute trasmesse entro il 30 giugno.

La norma espressamente richiama l’adozione di una delibera, senza porre limiti di tempo, situazione che prevede un’analisi  sull’efficacia, efficienza ed economicità della scelta. Si tratta di una generale facoltà dell’ente di valutare il ricorso e il conseguente affidamento alla nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione, esercitabile senza vincolo temporale, pur nel rispetto del sistema giuridico che governa la riscossione dei comuni.

Come si legge nella nota, all’atto dell’affidamento del carico in riscossione, sia spontanea (incluse quelle da procedura Gestione Integrata Avvisi – c.d. GIA – e da procedura Entrate Patrimoniali – c.d. EE.PP. – comunque condizionate alla sottoscrizione di apposita convenzione) che coattiva, sarà tenuto a dichiarare: a) di aver assolto agli obblighi di legge avendo adottato la delibera a tal fine richiesta dalla legge, indicandone numero, data e termine di efficacia; b) che la tipologia delle entrate iscritte a ruolo è conforme al contenuto della delibera. Tale dichiarazione verrà riportata sui frontespizi dei ruoli.

Ne consegue che l’ente, qualora decidesse di ricorrere per i carichi posti in riscossione dal 1.1.2017, al nuovo Agente della Riscossione,  deve:

  • Verificare le disposizioni regolamentari scritte dal Comune in materia di riscossione coattiva. Qualora ci fossero norme che impediscono l’affidamento a mezzo ruolo, si deve procedere all’adeguamento nel rispetto delle tempistiche per la modifica del regolamento sulle entrate (potestà ad oggi esaurita). Si ricorda che la riscossione è materia organizzativa che può contemplare sia lo strumento del ruolo che dell’ingiunzione.
  • Se l’assetto regolamentare lo consente, è sufficiente un atto di indirizzo della giunta comunale sulla base del vigente assetto organizzativo degli uffici e dei servizi dell’ente, in grado di analizzare lo stato delle attività in materia di riscossione e i possibili sviluppi, idonei ad individuare lo strumento applicabile, tenuto conto che nella riscossione locale è possibile ricorrere all’ingiunzione di pagamento.

In ogni caso, la decisione dell’ente potrà essere rivalutata in ogni tempo. Scopo della disposizione dell’articolo 2 in commento è l’acquisizione di una esplicita volontà dell’ente in tal senso, senza vincoli né sulle annualità da affidare né sulla tipologia dei carichi. Va infatti evidenziato che da diversi anni la riscossione fa capo a ragioni organizzative che risponde a regole di efficacia ed efficienza di gestione, ove la scelta più idonea va rimessa a valutazioni in grado di rispondere a esigenze di incasso, regole di decadenza e prescrizione, entità dei carichi. In nessun caso uno strumento esclude l’altro mentre, in entrambi i casi, è necessario definire delle regole di inesigibilità in grado di rispondere alle esigenze della nuova contabilità armonizzata.

Le diverse modalità di organizzazione della riscossione dei comuni, continuano a far capo al comma 5 dell’ articolo 52 del d lgs 446/97, che individua i soggetti abilitati e le diverse norme che indicano gli strumenti utilizzabili, per tutte le entrate dell’ente:

  • I comuni in forma diretta in quanto titolari originari della funzione
  • Le forme associate dei comuni nella versione estesa derivata dalle norme sull’esercizio delle funzioni fondamentali: principalmente unioni e convenzioni fermo restando le diposizioni speciali sulle comunità montane
  • I soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del d lgs 446/97
  • Gli operatori degli Stati membri UE con requisiti analoghi
  • Il gruppo Equitalia (soggetto iscritto all’albo) per effetto del dl 203/2005 articolo 3, per diverso tempo in fase di uscita per effetto del dl 70/2011 articolo 7 comma 2 lettera gg ter) e soppresso dal 1 Luglio 2017 ai sensi dell’articolo 1 del dl 193/2016 con il subentro della nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione.
  • Le società pubbliche con affidamento diretto in house providing per le quali non è necessario il requisito dell’iscrizione all’albo in quanto longa manus dell’ente
  • Le società a capitale misto pubblico/privato iscritte all’albo dei soggetti abilitati

Questi soggetti possono accedere agli strumenti di riscossione coattiva pubblica che, per il mondo dei comuni (e delle province), viene ancora definito dal dl 248/2007 articolo 36 comma 2, disposizione che rischiò di scomparire a causa di una maldestra versione della lettera gg septies dell’articolo 7 comma 2 del dl 70/2011, poi recuperata dal dl 216/2011 articolo 29 comma 5 bis e oggi non più a rischio grazie alla totale riscrittura della lettera gg septies) che ora si occupa di riversamento di somme da parte dei concessionari della riscossione.

Gli strumenti della riscossione coattiva pubblica svolta in forma privilegiata sono due:

  • La Cartella di pagamento disciplinata dal DPR 602/73, esclusiva degli Agenti della Riscossione del gruppo Equitalia fino al 30/06/2017 e della nuova Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1/7/2017
  • L’ingiunzione fiscale di pagamento del Rd 639/1910 nella modalità rafforzata (o rinforzata) per tutti gli altri soggetti (comuni, unioni, iscritti all’albo, società pubbliche). In tal caso si applicano le disposizioni del Rd 639/1910 primi tre articoli in abbinata alle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73 (articoli da 49 a 86) che contiene le regole della procedura coattiva prevista per la cartella. Per queste ragioni si parla di analogia tra Cartella di Pagamento e Ingiunzione di Pagamento. Analogia che è stata consolidata dalla legge 23/2014 recante la delega fiscale che, all’articolo 10, individua l’ingiunzione di pagamento (dunque non più solo “fiscale”) quale strumento di riscossione delle entrate degli enti locali.

Dott.ssa Cristina Carpenedo

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