Monitor enti: aggiornate le informazioni sulle procedure di riscossione

La notizia che compare in apertura al Monitor enti Equitalia segnala l’avvenuto aggiornamento al 12 giugno 2017 delle informazioni relative allo stato delle procedure di riscossione. Di cosa si tratta?

Ai sensi delle disposizioni che regolano il rapporto tra Ente impositore e Agente della riscossione a mezzo ruolo, quest’ultimo è tenuto a rendere informazioni periodiche sullo stato delle attività. Dopo anni di discussioni tra il vecchio esattore e gli Enti, soprattutto con i Comuni, circa la modalità adatta alla trasmissione delle stesse, la decisione storica dell’Agente della riscossione è stata quella di attivare un canale telematico disponibile sul sito del gruppo e accessibile previa sottoscrizione di una convenzione di natura tecnica.  Il portale è diventato negli anni il canale quasi esclusivo per l’accesso alle informazioni nonché per la trasmissione di importanti documenti, compreso il conto giudiziale di gestione. Sottrarsi allo stesso non è scelta consigliabile dato che non troverebbe alcuna giustificazione utile. Conoscere e maneggiare le informazioni disponibili rientra nelle funzioni di sorveglianza e controllo alle quali nessun Ente impositore può sottrarsi. Benchè il visto di esecutività determini l’affidamento della funzione all’Agente della Riscossione, permane, in capo all’Ente titolare di quelle entrate, l’obbligo di monitorare l’andamento delle attività con giudizio critico verso eventuali stalli, spesso dovuti a direttive interne costruite sulle esigenze di riscossione di carattere erariale, con altri numeri e casistiche. Ne è prova l’istituto della dilazione di pagamento applicata con tempistiche molto lontane dalle esigenze di bilancio dei comuni.

A questo si aggiunge il tema dell’inesigibilità intesa come valutazione del grado di affidabilità dei titoli, tema particolarmente caro alla nuova contabilità pubblica. A tal fine le procedure segnalate nello stato della riscossione sono fondamentali, in quanto permettono di organizzare le informazioni seguendo i parametri disegnati dall’ultima riforma approvata dalla legge 190/2014 (Sul tema si segnala la pubblicazione Le comunicazione di inesigibilità di Cristina Carpenedo, ed Maggioli 2015).

L’argomento ci riporta alla riforma che ha completamente riscritto le regole del discarico per inesigibilità contenute negli articoli 19 e 20 del d lgs 112/99. La legge 190/2014 interviene pesantemente sull’intera disciplina delle comunicazioni di inesigibilità modificando termini di presentazione, il meccanismo di discarico automatico e la procedura di contestazione. La nuova disciplina agisce sui ruoli consegnati fin dall’anno 2000.

Al di là delle pesanti tempistiche scritte dalla riforma per procedere con la valutazione delle attività che, al momento dovrebbe iniziare nel 2020 con riferimento ai ruoli formati nel 2014 e 2015 per concludersi nel 2035 per i ruoli formati nel 2000, il presumibile valore di realizzo del titolo in riscossione affidato al sistema del ruolo deve essere comunque valutato dal funzionario responsabile dell’entrata, per garantire l’attendibilità delle scritture contabili in fase di riaccertamento dei residui, individuando cosa è possibile mantenere e cosa va stralciato.

Il canale informativo dagli agenti della riscossione è inserito all’indirizzo  www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/enti/AreaRiservata/ . L’archivio rende disponibili le informazioni sui ruoli e le conseguenti cartelle di pagamento indicandone lo stato del pagamento, la data di notifica e le procedure attivate. Da qui è possibile compiere una valutazione sullo stato dei titoli, al di là dell’avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità che, come sopra detto, è sospesa da anni.

Le regole di valutazione sono quelle ordinarie per comprendere le possibilità di incasso: una partita si può ritenere inesigibile se è stata sottoposta alle attività minime di riscossione, consistenti nella notifica del titolo, nell’espletamento delle misure cautelari e/o esecutive al fine di accertarne l’impossibilita di riscossione e se non è prescritta. I titoli che sono stati regolarmente avviati alla riscossione con l’espletamento di attività successive sono temporaneamente inesigibili. Ciò non significa gettare il titolo nella spazzatura o discaricare la somma, bensì accertare che è ragionevolmente infruttuoso, in quanto l’avvenuta attivazione di procedure cautelari e/o esecutive, non ha portato al pagamento dando evidenza di inesigibilità.

Si tratta di accertare la situazione effettiva senza alcuna operazione di discarico. Il discarico a favore dell’Agente della Riscossione si esegue solo se il titolo originario iscritto a ruolo è sbagliato o se in effetti si intende discaricare per inesigibilità, cosa non ancora possibile in quanto fase attualmente bloccata.

Il problema quindi si sposta sulle cartelle senza alcuna procedura. In tal caso non ci sono elementi per capire se il titolo è inesigibile o meno. Se la data ultimo evento è ante il 31.12.2011, la regola della prescrizione quinquennale impedisce di ritenerlo valido. Mentre, le cartelle con data ultimo evento (es. notifica) rientranti nel termine quinquennale, meritano un’analisi per valutare l’inoltro di segnalazione all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 19 del d lgs 112/99.

L’aggiornamento dello stato delle procedure, tra l’altro a distanza di diversi mesi dal precedente, è una notizia che richiama l’attenzione su un lavoro da compiere, per nulla facile, e per il quale è spesso necessario dotarsi di sistemi informatici. Il valore aggiunto non è pensare al controllo contro Equitalia su ciò che fa o non fa, bensì attivare delle azioni in grado di aiutare la riscossione mediante lo strumento della segnalazione previsto dall’articolo 19 del d lgs 112/99. Va ricordato, infatti, che l’Agente non è tenuto a ripetuti accessi all’anagrafe tributaria per vagliare la situazione del debitore, spesso conosciuta all’Ente locale per eccellenza: il Comune.

Dott.ssa Cristina Carpenedo

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