Comuni in difficoltà negli affidamenti della riscossione

Il 1° Luglio 2017 è giorno destinato a rimanere scritto nella storia della riscossione pubblica. La semplicità del legislatore nel dare vita a un nuovo ente pubblico cancellando tutto il passato, produce effetti amplificati nel mondo dei comuni dove, dall’anno 2000, opera l’albo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, tributarie ed extratributarie.

Con la nascita del sistema Equitalia attivo dal 1° ottobre 2006, la cartella di pagamento diventa, solo per le entrate dei comuni e delle province, strumento alternativo all’ingiunzione fiscale, entrambe destinate alla competizione che doveva svolgersi nel mercato delle gare pubbliche. Il servizio della riscossione è stato oggetto di pronunce diverse che hanno evidenziato il necessario raffronto delle offerte sui servizi. Il Consiglio di Stato, nella sentenza 1803  del 26 marzo 2009 scriveva che il legislatore si è occupato, nel tempo, dello squilibrio – sul piano della concorrenza – derivante dal c.d. monopolio del ruolo in capo ai concessionari nazionali della riscossione (strumento precluso ai concessionari locali) tendenzialmente equiparando la riscossione mediante ingiunzione fiscale a quella a mezzo ruolo e considerando l’ingiunzione fiscale strumento idoneo a riscuotere tutte le entrate dell’ente locale. Ciò si spiega bene: in caso contrario, infatti, le procedure di evidenza pubblica di cui all’art. 52 del d.gls. n. 446 del 1997 risulterebbero una mera finzione, ove ad esse concorresse un soggetto (il concessionario nazionale oggi la società pubblica Equitalia) dotato del potere di formare il ruolo, considerato unico titolare di una potestà pubblicistica eminente, preclusa agli altri partecipanti alla gara da considerarsi per ciò solo inidonei a svolgere il servizio. In realtà la legge considera il ruolo e l’ingiunzione fiscale equivalenti a riscuotere le entrate degli enti locali

Si aggiunge la vicenda delle società nate dallo scorporo del ramo d’azienda, operanti in ambiti non acquisiti da Equitalia. Gran parte di queste società hanno continuato a svolgere la riscossione mediante ingiunzione sulla scorta del regime di proroga concesso dal comma 24 dell’articolo 3 del dl 203/2005. In realtà l’intero sistema dell’articolo 3 del dl 203/2005 è stato caratterizzato dalla proroga delle attività: il comma 24 permetteva ai comuni la proroga delle funzioni di riscossione a favore degli iscritti all’albo operanti negli ambiti scorporati con lo strumento dell’ingiunzione; il comma 25 manteneva la riscossione a favore del ruolo gestito dall’Agente Equitalia; il secondo capoverso del medesimo comma permetteva di prorogare i contratti esistenti con gli altri iscritti all’albo.

Per esplicita disposizione dell’articolo 2 del dl 193/2016, tutte le proroghe cessano al 31 giugno 2017, senza una norma ponte per le attività affidate agli iscritti all’albo. Mentre la nuova agenzia subentra a tutte le attività Equitalia così assicurando la continuazione sui carichi pendenti, nessuna norma si preoccupa di disciplinare una fase transitoria per le ingiunzioni ancora in capo agli iscritti all’albo.  Va sul punto evidenziato l’importanza di analizzare la convenzione sottoscritta inizialmente per comprendere la disciplina dettata sulle inesigibilità. Ad ogni buon conto, appare più che fondato agire mediante una proroga tecnica a continuazione delle attività già affidate, che rischiano di rimanere prive della titolarità di funzione in capo al concessionario con la conseguente restituzione dei residui di gestione all’ente impositore. Si ricorda che la giurisprudenza si è già espressa in tal senso, evidenziando che, la scadenza della concessione cessa le funzioni in capo al concessionario.

Anche il ricorso alla nuova Agenzia di riscossone non è immune da pericoli. La formulazione dell’articolo 2 del dl 193/2016 prevede che ogni ente delibera di affidare la riscossione che, tradotto nel mondo dei comuni, va interpretato sulla base delle competenze descritte nel TUEL. L’affidamento non compete certamente all’organo politico, titolare semmai della funzione programmatoria e regolamentare. Ed è qui che si accende la questione: come possono i comuni deliberare di affidare la riscossione a un ente pubblico ignorando l’esistenza di anni di sentenze che dettavano l’obbligo della selezione pubblica? La questione è stata sollevata anche dal servizio studi Camera-senato in sede di conversione del dl 193. In attesa dei necessari chiarimenti che siano in grado di circoscrivere la portata circa la facoltà di ricorrere alla nuova Agenzia, si presenta con meno rischio agire con il raffronto di offerte con le regole del nuovo codice dei contratti che, almeno fino a 40.000 euro, consente per i comuni medi e piccoli, di prendere il tempo necessario a comprendere la collocazione del comune nel nuovo scenario della riscossione.

Dott.ssa Cristina Carpenedo

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