L’avviso di accertamento ICI/IMU su aree edificabili: sentenza della CTR bari n.3005/30/2016
Il fatto in specie:
il Comune ha notificato l’avviso di accertamento per ICI /2007 su aree edificabili diverse; il contribuente ha proposto ricorso contro il Comune chiedendo l’annullamento del suddetto avviso di accertamento, previa sospensione, sostenendo l’illegittima determinazione dei valori atteso il disposto dell’art.5, nota 2, del Regolamento, laddove risulta precisato sia l’organo a cui è attribuito il potere di fissazione del valore delle aree, nonché, ai sensi dell’art.52 del d.lgs.446/97, alla determinazione dei valori solo a decorrere dal I° gennaio dell’anno successivo.
Il ricorrente sostiene inoltre che il valore va attribuito al I° gennaio, pertanto dal momento che il PUG è stato approvato nel marzo 2006 non può essere assunto tale valore al I° gennaio 2006, né tantomeno durante il detto anno. e per quanto concerne la determinazione dei valori delle aree edificabili, non è sufficiente il semplice richiamo agli elementi individuati dall’art.5 del d.lgs.504/92, ma è necessario illustrare in dettaglio la procedura utilizzata per la fissazione del valore delle aree fabbricabile, consentendo in tal modo al ricorrente di conoscere i presupposti giuridici e materiali della pretesa tributaria, tanto non è individuabile sia nella delibera di giunta, sia nell’avviso di accertamento.
Il Comune si costituisce ed evidenzia che, riguardo alla fissazione dei valori, non sono stati violati i principi rilevati dalla consulta con sentenza 200/76, atteso che i valori delle aree edificabili hanno tenuto conto dei valori vanali in comune commercio, per zone omogenee, con relativi abbattimenti del 40% per gli anni dal 2006/2008 per le aree tipizzate come edificabili sul nuovo strumento urbanistico adottato e del 55% sulle aree già tipizzate nel precedente strumento urbanistico. Il Comune conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Commissione in primo grado accoglie il ricorso per carenza di motivazione nella determinazione dei valori attribuiti alle aree. Il Comune propone appello richiamando tutte le deduzioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado chiedendo l’accoglimento del appello rilevando che: l’avviso di accertamento oltre a richiamare la normativa fiscale vigente che ha giustificato l’accertamento, individua i presupposti sui quali è stato fondato il provvedimento, accertando che “da un controllo eseguito per l’applicazione dell’imposta sugli immobili, è stata rilevata la mancanza della denuncia e del relativo accertamento; mediante perizia tecnica recepita con apposita determinazione dal servizio tecnico. La perizia di stima dei valori delle aree edificabili redatta dal tecnico, fonda la determinazione degli stessi su diversi criteri a seconda della diversa tipologia di area.
E’ evidente che nella stima dei valori delle aree edificabili sono stati considerati tutti gli elementi previsti dall’art.5, comma 5, del d.lgs504/92 e pertanto la determinazione del valore operata dal Comune ed il conseguente notificato avviso di accertamento non possono ritenersi carenti di motivazione.
Il valore accertato per l’area ricompresa nell’avviso di accertamento, che trova la sua fonte nella perizia di stima richiamata dalla delibera di giunta n.68/2011, che ha fissato i valori anche per l’annualità 2007, ha tenuto conto della zona territoriale di ubicazione dell’area, dell’indice di fabbricabilità, della destinazione d’uso consentito, dei prezzi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Inoltre la perizia verifica, altresì, i dati di atti di compravendita tra privati registrati, desunti da studi professionali laddove esistente un mercato di riferimento. La Commissione nell’accogliere l’appello ritiene che l’applicazione del tributo riposi su basi controllabili e non fittizie e l’avviso di accertamento ha illustrato in dettaglio la procedura utilizzata per la fissazione del valore dell’area fabbricabile e quindi, il contribuente destinatario di tale avviso era nella condizione di conoscere i presupposti giuridici e materiali della pretesa tributaria.
Quanto esposto conferma che l’avviso di accertamento ICI/IMU su aree edificabili è validamente motivato per relazione se richiama una delibera di giunta a sua volta fondata su di una perizia di stima congruamente argomentata.
I Comuni hanno il potere di approvare dei valori di riferimento ai fini ICI/IMU per le aree edificabili.
Dott. Giancarlo Zeccherini
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