Nuovo modello di cartella dal 1 Luglio 2017: Enti creditori in primo piano
Con l’avvento della nuova Agenzia delle Entrate Riscossione arriva puntuale il restyling della cartella di pagamento da utilizzare per tutti i ruoli consegnati dal 1 Luglio 2017. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 14 Luglio 2017 e presenta molte similitudini col precedente modello revisionato in particolare nel 2012 e nel 2016. Il frontespizio è una scheda sintetica di quanto dovuto con l’indicazione del termine di 60 giorni per procedere al pagamento, con un riquadro a sinistra dedicato al ruolo dell’Ente creditore e uno a destra, per spiegare che all’Agente competono unicamente diritti di notifica e oneri. Due colori diversi caratterizzeranno due tipologie di enti creditori: colore arancione per le Agenzie fiscali e verde per i comuni e gli altri enti territoriali.
Una prima sezione della cartella è interamente riservata all’Agente della riscossione, che riporta le modalità di pagamento delle somme, la richiesta di sospensione della cartella, le modalità di presentazione del ricorso nei confronti dell’Agente e i punti di contatto dove è possibile rivolgersi per chiedere ulteriori chiarimenti circa i pagamenti. La seconda sezione è dedicata alla descrizione dei dati contabili e della causale del ruolo emesso dall’Ente creditore con le relative Avvertenze. Qui si trova il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e la dicitura che rinvia al ruolo di primo piano dell’ente impositore “le informazioni sotto riportate sono fornite dall’Ente XX a cui si deve rivolgere per chiarimenti”. Si aggiunge uno spazio avvertenze variabile che rinvia alla fase di formazione del ruolo mediante il sistema telematico in uso ai Comuni, che rimane quello costruito per il sistema Equitalia ora raggiungibile al sito www.entrateriscossione.it, alla sezione Enti creditori.
Ricordiamo che la formazione del ruolo resta disciplinata dal DM 321/99, che valorizza l’importanza della motivazione rappresentata dall’atto precedentemente notificato. Su questo aspetto i Comuni devono tener presente l’importanza della fase antecedente da cui nasce il credito. Le numerose tipologie di entrate presenti nei Comuni, ma anche nelle società pubbliche, esigono atti puntuali in grado di definire e quantificare la pretesa. Si tratta di una fase che resta in capo agli Enti creditori e sulla quale nulla può dire, nel ben o nel male, l’Agente della Riscossione (ora AGER) che, in linea di massima, lavora tutti gli elenchi delle posizioni debitorie trasmesse. I contenuti sono cosa degli Enti impositori. A questa impostazione risponde anche il nuovo modello di cartella in commento che, infatti, dedica uno spazio di primo piano alla sezione degli Enti creditori, che rispondono dei contenuti del credito. Non possiamo sottacere che troppo spesso il messaggio contorto ha trasmesso ai debitori l’idea che le pretese di pagamento siano colpa di Equitalia con un ruolo di scudo a tutti gli Enti impositori, in primis, le Agenzia fiscali. Per questo, anche in questa fase, l’impostazione mira a definire i ruoli: come si legge nella prima riga della cartella, Ager è un incaricato della riscossione di altri Enti creditori.
Dal punto di vista dei contenuti giuridici propri di un titolo precettivo, questa modello di cartella è preoccupante. Fin troppo debole quel riquadro dove si informa che la cartella ha valore di intimazione ad adempiere l’obbligo, a scapito delle canoniche formule di intimazione che dovrebbero ordinare di adempiere sotto pena degli atti esecutivi. Il nuovo modello informa che, in caso di mancato pagamento, l’Agente potrà acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul patrimonio e potrà poi procedere a fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca ed esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio stipendio e conti correnti). Ricordiamo che questo passaggio è fondamentale ai fini della formula precettiva. Il modello ritaglia apposito spazio per i coobbligati, spesso presenti nelle entrate locali, qui da indicare fin dall’emissione del titolo.
In merito alle figure che devono comparire si ricorda la previsione di nullità introdotta con l’articolo 36, comma 4-ter, del Dl 248/2007, secondo cui “La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008. La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse“. Sullo specifico tema, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3533 del 23 febbraio 2016 ha precisato che “ai sensi del D.L. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella è prevista, in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (come appare quello di specie), a pena di nullità; in base al tenore letterale di detta disposizione è tuttavia sufficiente, al fine di non incorre nella detta nullità, l’indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa“.
Dott.ssa Cristina Carpenedo
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