Corte dei Conti: linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipate

Le amministrazioni pubbliche e le società partecipate devono far fronte a un’ampia serie di obblighi in scadenza nell’autunno di quest’anno, per avviare processi di rilevanza strategica per la razionalizzazione. Molte delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 100/2017 al testo unico hanno ridefinito il calendario degli interventi di riassetto e delle azioni di riorganizzazione delle società. L’art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20, commi 1 e 2; l’eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell’art. 10, deve avvenire entro un anno dall’avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

Per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

L’esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l’applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all’art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 15 del d.lgs., n. 175/2016. La Corte dei Conti nelle sue linee guida elabora le sue indicazioni partendo da un  presupposto che:

il  processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

Pertanto, secondo la Corte dei conti è necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione e in tal senso è necessario che ogni amministrazione specifichi la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall’ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall’articolo 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall’articolo 20, comma 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). L’esplicitazione di tali elementi deve aversi anche per le partecipazioni di minima entità.
Le linee di indirizzo fanno rilevare come nella motivazione delle scelte riportate nella ricognizione sia importante tener conto dell’attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell’erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, eccetera) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l’ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell’ente di governo d’ambito.

Altro termine importante per gli affidamenti in house è il 30 ottobre le amministrazioni che intendono affidare in house servizi pubblici o strumentali devono iscriversi allo speciale elenco tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione e regolato dalla stessa con le linee guida n.7.  L’attività preliminare all’iscrizione comporta la verifica della sussistenza dei requisiti per l’utilizzo del particolare modulo, codificati dall’articolo 5 del Dlgs n. 50/2016, quindi è necessario che siano state apportate le eventuali modifiche statutarie necessarie per assicurare il controllo analogo (anche in forma disgiunta), la titolarità interamente pubblica del capitale sociale (salvo la possibile partecipazione di privati senza poteri di controllo) e la specifica evidenziazione dell’attività prevalente (per la quale l’articolo 16 del testo unico richiede l’esplicita previsione nello statuto).

Dott. Giancarlo Zeccherini

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