Il responsabile del procedimento può legittimamente presiedere il seggio di una gara

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia-Brescia, Sezione II, con sentenza 28 agosto 2017, n. 1074 interviene per chiarire un punto tra i più delicati del codice dei contratti, cioè la composizione della commissione di gara.

Il fatto in specie: la società ha impugnato l’aggiudicazione della gara evidenziando l’illegittima composizione della Commissione di gara, attesa l’incompatibilità di un membro di essa, che ha rivestito al tempo stesso anche il ruolo di responsabile del procedimento e che, in tale veste, ha curato la predisposizione dei chiarimenti richiesti dalle imprese concorrenti e l’adozione di importanti provvedimenti.

Il TAR ha respinto il ricorso perché infondato: dagli atti di causa emerge che le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, sono state svolte dalla Commissione giudicatrice, nella quale il responsabile di procedimento non ha avuto nessun ruolo, diversamente il responsabile del procedimento ha ricoperto il ruolo di Presidente del seggio di gara, che però è organo diverso dalla Commissione giudicatrice ed al quale sono affidati esclusivamente compiti di natura strettamente amministrativa, senza alcuna valutazione discrezionale. Il collegio richiama un orientamento abbastanza consolidato della giurisprudenza amministrativa, ricordando che “nell’ambito dell’articolata procedura di scelta del contraente con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, giova ricordarlo, possono distinguersi le sotto fasi della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, che hanno fatto domanda di partecipazione alla gara, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese concorrenti e dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, della loro lettura e dell’attribuzione del relativo punteggio, che sono caratterizzate da un’attività priva di qualsiasi discrezionalità e ben possono essere svolte, sempre pubblicamente, anche dal seggio di gara in composizione monocratica compreso lo stesso responsabile di procedimento.

Cosa diversa è la «sottofase di valutazione delle offerte tecniche che deve essere svolta necessariamente da una commissione giudicatrice, e che si compendia nell’apprezzamento, massima espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi tecnici delle singole offerte e nel attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente indicati”.

Pertanto, nel caso in specie, non sussiste  la violazione dell’art.77, comma 4, del D.Lgs n.50/2016 non sussistendo la denunciata incompatibilità del responsabile di procedimento come denunciato dalla società ricorrente. Il Rup può svolgere le attività meramente amministrative o, comunque, prive di discrezionalità alcuna (qual è anche quella dell’ assegnazione dei punteggi relativi all’offerta economica), se la strutturazione della procedura assegni a un «seggio» di gara, diverso dalla «commissione», tali compiti, senza che ciò possa inficiare la legittimità dell’ appalto.

È fondamentale, dunque, che il disciplinare o le regole di gara chiariscano molto bene questi elementi, così da scongiurare contenziosi, anche se la regolazione delle commissioni di gara di certo richiede un ulteriore ripensamento, e molte semplificazioni, a cura del legislatore.

 

Dott. Giancarlo Zeccherini

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