La TARI sulle aree adibite a deposito o magazzino: in arrivo il decreto
La tariffa TARI sul principio di assimilazione per i rifiuti che si creano nelle aree di produzione ha visto in questi anni un vero caos dettato da una mancanza di chiara normativa e dalle varie interpretazioni contenute nei regolamenti comunali dei “rifiuti speciali non pericolosi” che non vengono gestiti autonomamente dalle aziende ma vengono assimilati ai rifiuti urbani quindi soggetti alla tariffa TARI per lo smaltimento.
In questi anni i giudici tributari se ne sono dovuti occupare fino alla Cassazione. Infatti, si vuole richiamare una delle ultime sentenze della Corte di Cassazione n. 22130/2017 pubblicata il 22 Settembre 2017, dove la questione oggetto di esame riguardava l’assoggettabilità a TARI di aree utilizzate da una società, che sostiene di svolgere attività di rivendita di tubi termoidraulici ed acciai speciali, ove sono collocati scarti ferrosi, legacci, limatura e rottami vari, non assoggettati ad alcun processo di lavorazione, ma finalizzati alla vendita a terzi. La società contribuente afferma di non essere tenuta al pagamento dell’imposta, non essendo produttrice di rifiuti speciali, atteso che l’area in contestazione è essenzialmente adibita al deposito di materiale ferroso finalizzato alla vendita. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha correttamente ritenuto assoggettabile alla TARI l’area per produzione di rifiuti speciali assimilabili agli urbani in forza al regolamento comunale come previsto dal d.lgs. n.22/97.
La Corte ha recentemente precisato che “i residui prodotti in un deposito o in magazzino non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani”.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte la esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l’opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell’attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi e la superficie di tali locali va ricompresa per intero nell’ambito della superficie tassabile.
La Corte inoltre precisa che la legittimazione all’esonero si verifica allorquando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità cioè dal fatto che l’area ed il locale siano stabilmente, ovvero in modo permanente e non modificabile ad essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive. Quindi la giurisprudenza della Corte, anche nel caso in specie, vede confermato il principio della possibilità di tassare i magazzini.
Ma ecco la novità in arrivo dal Ministero dell’Ambiente che sta emanando quel decreto attuativo che il Codice Ambientale (riscritto nel 2006) demandava al ministero il compito di stabilire i criteri qualitativi e i criteri quali-quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
Il testo del decreto è alla stesura finale, manca solo la firma del ministro, all’art.3 fissa i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali prodotti dall’imprese, ai rifiuti urbani, sia ai fini dell’applicazione delle regole sulla raccolta e lo smaltimento, sia per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) regolamentata dai Comuni. L’art. 3 prevede che possono essere assimilati agli urbani i rifiuti speciali prodotti dalle trenta attività elencate nell’allegato 1 al D.M e invece non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti, ecco la novità in arrivo “i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive , compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti, non sono assimilabili ai rifiuti urbani“.
Il provvedimento fondamentale al fine di superare una incertezza che si è prodotta nell’ultimo decennio, nel silenzio delle norme, scatenando battaglie giudiziali continue sull’entità del conto TARI.
A fronte di questa nuova normativa alcune riflessioni sono indispensabili. La prima è rappresentata dall’aggravante per gli altri utenti, a partire da negozi e famiglie, essendo che la TARI è una tassa che deve coprire integralmente i costi del servizio: a fronte di un ambito di applicazione della tassa più ristretto è necessario che si accompagni a una rimodulazione dei costi da finanziare, altrimenti il rischio è che quel che non viene pagato da un contribuente per effetto normativo si scarichi, su tutti gli altri.
Il Comune al fine di garantire una tassazione equa deve ampliare l’ambito di applicazione della tassa TARI; per ottenere questo diventa fondamentale dotarsi di una organizzazione del servizio efficiente, mediante una misurazione puntuale della tariffa, mediante una attività regolamentare chiara e soprattutto una conoscenza puntuale del proprio territorio e del suo tessuto immobiliare.
Nella lettura del testo del decreto all’art. 4 si evidenzia un orientamento ben chiaro a privilegiare l’utilizzo di un sistema di misurazione puntuale come previsto dal D.M. 20 Aprile 2017. Infine il testo del decreto prevede all’art. 6 una fase transitoria, i Comuni adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, tali disposizioni avranno efficacia nell’anno solare successivo a quello di approvazione, un tempo lungo e non è difficile prevedere che incontri ostacoli procedurali. Si può prevedere che ancora per qualche anno rimarrà l’incertezza normativa sui rifiuti che si creano nelle aree di produzione e nei magazzini delle aziende con l’unica bussola rappresentata dai dettati giurisprudenziali, questa fase transitoria può essere contenuta se vi sarà una azione forte da parte dei Comuni nella direzione sopra indicata.
Dott. Giancarlo Zeccherini
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