Le Società Partecipate: copertura in bilancio delle perdite, se l’in house fallisce si deve ricorrere al mercato
Le amministrazioni pubbliche e le società partecipate devono far fronte a un’ampia serie di obblighi in scadenza nell’autunno di quest’anno, per avviare processi di rilevanza strategica per la razionalizzazione. Molte delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 100/2017 al testo unico hanno ridefinito il calendario degli interventi di riassetto e delle azioni di riorganizzazione delle società. Dopo l’appuntamento del 30 settembre con il piano di razionalizzazione straordinario e il bilancio consolidato i Comuni dovranno occuparsi di società partecipate.
Nell’ambito del processo per la definizione del Bilancio 2018 le amministrazioni locali devono tenere in considerazione alcuni adempimenti, che costituiscono presupposti necessari per l’ottimale sviluppo del sistema.
Gli obiettivi definiti nel Dup in relazione agli organismi partecipati costituiscono infatti il necessario presupposto per il provvedimento che, in base all’articolo 19, comma 5 del testo unico, gli Enti devono adottare per definire specifici obiettivi annuali e pluriennali per le spese di funzionamento delle società, comprensivi degli eventuali limiti per il reclutamento delle risorse umane (purtuttavia potendo tener conto delle particolarità del settore in cui esse operano).
Nella nota di revisione del documento unico di programmazione (che la giunta deve presentare entro il 15 novembre con lo schema di bilancio) possono peraltro essere recepite le eventuali scelte strategiche definite in sede di approvazione della razionalizzazione straordinaria.
Il termine per gli affidamenti in house:
Entro il 30 ottobre le amministrazioni che intendono affidare in house servizi pubblici o strumentali devono iscriversi allo speciale elenco tenuto dall’Autorità nazionale Anticorruzione e regolato dalla stessa con le linee guida n. 7. L’attività preliminare all’iscrizione comporta la verifica della sussistenza dei requisiti per l’utilizzo del particolare modulo, codificati dall’articolo 5 del Dlgs n. 50/2016, quindi è necessario che siano state apportate le eventuali modifiche statutarie necessarie per assicurare il controllo analogo (anche in forma disgiunta), la titolarità interamente pubblica del capitale sociale (salvo la possibile partecipazione di privati senza poteri di controllo) e la specifica evidenziazione dell’attività prevalente (per la quale l’articolo 16 del testo unico richiede l’esplicita previsione nello statuto).
Il giorno successivo (31 ottobre) scade il termine previsto dal Mef (con comunicato n. 103 del 23 giugno) per l’invio delle comunicazioni sull’esito della revisione straordinaria delle partecipazioni da parte degli enti soci. Inoltre con l’inizio dell’attività di programmazione e di bilancio i Comuni debbano tenere conto dei risultati delle loro società partecipate come previsto dall’art 21del d.lgs.2016 che riprende disposizioni della legge di stabilità 2014.
Nel caso in cui società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni Locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
Mentre le Pubbliche Amministrazioni Locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell’esercizio successivo, all’importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.
Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.
Questo accantonamento per perdite è una regola prudenziale di bilancio e non significa che l’accantonamento di risorse i Comuni possono ripianare le perdite delle società partecipate senza limiti.
Per trasferire risorse alle società partecipate è necessario rispettare i contenuti dell’art.14 del d.lgs.175/2016 che prevede:
– il divieto di ripianare perdite, se non all’interno di un piano di risanamento che garantisca l’equilibrio futuro dei conti della partecipata;
– il divieto di un contributo finanziario in caso di deficit di liquidazione.
Per la Corte dei Conti, in caso di deficit della massa attiva delle società in liquidazione rispetto al passivo, l’Ente non può trasferire risorse di bilancio, a meno che non ci sia un preminente e specifico interesse pubblico. Infine si vuole richiamare la delibera n.143/2017 della Corte dei Conti della Sicilia dove afferma il principio già presente nel d.lgs n.175/2016 art.14 che i comuni non possono costituire una nuova società per gestire un servizio prima affidato a una società partecipata dallo stesso ente soggetta a fallimento.
La Corte evidenzia che ha particolare rilevanza il dovere degli amministratori di monitorare la situazione finanziaria della società e di prevenire e gestire tempestivamente le situazioni di crisi aziendali, con ogni conseguenza in termini di responsabilità per eventuali ipotesi di danno arrecato al patrimonio societario o, direttamente, a quello pubblico; principi che il legislatore ribadisce con il citato art.14.
In definitiva, il “fallimento” dell’intervento pubblico è “sanzionato” con l’obbligo di ricorrere al mercato. L’amministrazione pubblica non potrà più assumere, almeno per cinque anni, l’organizzazione e la gestione del servizio attraverso la partecipazione ad una società in house; bensì dovrà ricorrere al mercato, avendo cura di esercitare le imprescindibili istanze di governante ossia di coltivare gli interessi pubblici sottesi al servizio esternalizzato attraverso l’esercizio del controllo contrattuale sull’attività affidata e sul servizio erogato dal soggetto esterno affidatario.
Dott. Giancarlo Zeccherini
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