TARI: il calcolo corretto della tariffa

In questi giorni sulla stampa è stato oggetto di attenzione il caso frequentissimo di abitazioni a cui siano collegate pertinenze come il garage o la cantina, in cui i Comuni attribuiscono il pagamento ripetuto della quota variabile della TARI per ogni pertinenza, cioè per il garage, la cantina o il solaio collegati all’appartamento, rendendo di fatto scorretto il calcolo della tariffa.

La tariffa della TARI poggia su 2 pilastri: la quota fissa misurata in €/MQ, e quella variabile che dipende appunto dal numero degli occupati.

La procedura corretta impone di applicare una sola volta la quota variabile, ma in molti Comuni la somma viene ripetuta, come se la presenza del garage moltiplicasse la capacità della famiglia di produrre rifiuti.

Per una maggiore chiarezza ipotizziamo di avere una utenza della superficie complessiva di 150 mq: appartamento (100 mq), garage (30 mq) e cantina (20 mq) con un nucleo familiare di 3 componenti. Il piano tariffario del Comune prevede una quota fissa di 1,20 €/MQ e una quota variabile di 45 € .
Da ciò ne consegue che, applicando il D.p.r 158/99, dovremmo avere una quota fissa pari a € 180 (1,20€ x 150MQ ) e una quota variabile di 45 € che sommate producono un totale di 225,00 € . E’ fatto di cronaca che alcuni Enti abbiano moltiplicato la quota variabile per le tre unità (abitazione, cantina e garage) alzando l’importo finale a 315 euro.

Tale calcolo della TARI diviene così illegittimo, come confermato nella risposta data dal sottosegretario all’Economia Pier Carlo Baretta ad una interrogazione parlamentare dove si chiedeva di sapere se “la quota variabile della tariffa sui rifiuti vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio, per una utenza domestica ,pur se questa risulti costituita da più superfici”
A tale quesito è stata fornita la seguente risposta: “ dalla lettura del punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. n.158/99 che disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all’appartamento che per le pertinenze; pertanto da tale disposizione si può far discendere che se una singola utenza è composta da una appartamento, un garage, una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei Comuni non trova supporto normativo“.

Questa precisazione ministeriale verrà utilizzata a sostegno del contenzioso che nascerà intorno al problema, aprendo la strada a possibili richieste collettive di restituzione di quanto pagato in più negli ultimi 5 anni, con ricorsi alle Commissioni Tributarie per la disapplicazione delle delibere illegittime assunte dai Comuni. La strada corretta che i Comuni dovrebbero intraprendere prevede, in primo luogo, di revisionare i propri regolamenti e, in secondo luogo, di dotarsi di una soluzione ingegnerizzata ed integrata per il corretto e completo management del territorio e della fiscalità locale al fine fornire al contribuente i dati necessari al pagamento dei tributi assicurandosi contestualmente continuità di gettito ordinario in maniera tale che le situazioni verificatesi nel presente articolo possano essere prevenute, garantendo all’Ente minore contenzioso e maggiore certezza sui dati. Un sistema in grado di aggregare dati provenienti da fonti diverse (immobili e terreni, rendite catastali, valori aree fabbricabili, proprietari, utilizzatori e occupanti), verificarne l’esattezza, organizzarli e renderli disponibili in modo funzionale sia agli operatori comunali e ai propri contribuenti renderebbe più semplice rispondere agli obblighi imposti per legge.

In questo modo i Comuni avvieranno un processo di bonifica e di aumento d’affidabilità dei dati in possesso che si rifletterà progressivamente in una politica tributaria più equa ed in maggiori introiti per le casse comunali.

Dott. Giancarlo Zeccherini

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