TARI: al via le procedure per i rimborsi sulle quote pagate in eccesso

Al via le procedure per i rimborsi sulle quote pagate in eccesso sulla TARI; è quanto afferma il dipartimento delle finanze con una circolare n.1/2017; a causa dell’ applicazione  della quota variabile della TARI da parte di alcuni Comuni in modo non corretto come descritto in questo nostro precedente articolo.

Come ribadisce la Circolare in ordine alla determinazione della tariffa TARI è l’art.1, comma 651 della L. 27.12.2013 n.147  prevede che “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del D.P.R. n.158/99 che dispone la TARI è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.

In relazione alle problematiche emerse in queste settimane la circolare ribadisce che la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupati dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupati che non va moltiplicato per i metri dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. Ciò chiarito, in riferimento alle pertinenze dell’abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.

Un diverso modo di operare da parte dei Comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupati dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI. Questo è stato l’errore che alcuni Comuni hanno commesso nel computo della parte variabile della TARI. Pertanto la circolare afferma laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal Comune o dal soggetto gestore può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014 anno in cui la TARI è stata istituita. La circolare afferma che non è possibile chiedere il rimborso relativamente alla tassa TARSU governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano – tranne in casi isolati – la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile; né si può procedere alla richiesta di rimborso dove i Comuni hanno realizzato il sistema di misurazione puntuale. L’istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine di prescrizione che è di cinque anni dal giorno del versamento. Infine i Comuni che abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo chiariti dalla circolare, dovranno procedere all’adeguamento dei propri regolamenti.

Dott. Giancarlo Zeccherini

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