Corte di Cassazione sentenza n. 29192/2017: nel periodo di effettiva utilizzazione edificatoria il terreno deve essere considerato area fabbricabile
Il Comune di Savignano sul Rubicone (FC) faceva ricorso avverso la sentenza n.70/10/10 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna che respingeva l’appello del Comune e confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, la quale aveva accolto il ricorso proposto dal titolare di una ditta ed annullato gli avvisi di accertamento notificati dal Comune, per omessa dichiarazione e mancato pagamento della imposta comunale sugli immobili (ICI), relativamente agli anni d’imposta 2002, 2003, 2004, calcolata sul valore di un terreno ritenuto edificabile, essendo stata rilasciata una concessione edilizia per la costruzione di un capannone da adibire alla conservazione ed alla lavorazione dei prodotti agricoli.
Per il giudice d’appello non è dubitabile che il terreno, previsto dal PRG come agricolo, sia assoggettabile al regime fiscale previsto per i terreni agricoli e quindi può essere condiviso quanto affermato dalla CTP che ha ritenuto di considerare agricolo detto terreno fino alla ultimazione del fabbricato per essere poi sottoposto alla diversa tassazione conseguente al classamento catastale attribuito.
Il ricorso del Comune per Cassazione nella sua motivazione affermava che ai sensi dell’art.360 c.p.c., primo comma, n3 violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 5, d.lgs. n. 504/92, il giudice d’appello non ha considerato che, in base al PRG adottato nel 1973 dal Comune e successiva variante generale, vigente negli anni oggetto di accertamento, l’area era ricompresa in Zona E e che la normativa comunale ammetteva una limitata possibilità di realizzare in zona agricola impianti produttivi di tipo agricolo. Con successiva Variante Urbanistica Generale del 11/10/2000 e poi al Piano Particolareggiato di iniziativa Privata del 2001 l’area era definita come “comparto di attuazione di iniziativa privata” per insediamenti produttivi, qualificazione sufficiente per ritenere il terreno edificabile. La Corte con sentenze n.27096/2016, n.10082/2014 aveva già affermato che “in tema di ICI, nel periodo in cui il terreno agricolo sia distolto dall’esercizio delle attività previste dall’art. 2135 c.c. poiché su di esso siano in corso opere di costruzione, demolizione, ricostruzione o esecuzione di lavori di recupero edilizio, la base imponibile è costituita, giusta l’art.5 comma 6 del d.lgs. n.504/92, dal valore dell’area utilizzata a tale scopo, la quale, per tale motivo, è considerata fabbricabile, indipendentemente dal fatto che lo sia, o non, in base agli strumenti urbanistici, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, venendo meno la ragione agevolata della natura agricola, connessa ai rischi di tale attività.
Quindi la giurisprudenza afferma che è durante il periodo di effettiva utilizzazione edificatoria che il suolo interessato deve essere considerato area fabbricabile, e ciò indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base ai vigenti strumenti urbanistici. Per cui nel caso di un terreno agricolo, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 504/92, è quello “adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c.”.
Come previsto dall’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/92 che l’area è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. In conclusione la giurisprudenza della corte conferma che durante il periodo di effettiva utilizzazione edificatoria il suolo interessato deve essere considerato area edificabile.
Dott. Giancarlo Zeccherini
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