Esenzione IMU/TASI se l’immobile è occupato abusivamente

La Commissione tributaria di Roma con la due sentenze ( n.25506 e 26532/2017) ha riconosciuto l’esenzione da IMU e TASI a una società che di fatto ha perso da anni la disponibilità del proprio immobile, in seguito a un’occupazione abusiva.

Il fatto di specie: la società ha impugnato il diniego del rimborso da parte del Comune di Roma della somma pagata a titolo di IMU e TASI fondato sul fatto che l’immobile era occupato abusivamente e che malgrado le denunzie sporte nel tempo e l’esistenza di un decreto giudiziario di sequestro, non solo l’immobile non era stato liberato, ma gli occupanti avevano anche trasformato i precedenti uffici in abitazioni. Sulla scorta di tale premesse la società ha dedotto in diritto l’insussistenza del presupposto impositivo rappresentato, ai sensi della legge 147/2013, dove veniva istituita la IUC dal possesso o dalla detenzione del fabbricato.

Il Comune di Roma ha contestato la fondatezza della domanda evidenziando che al fine di ritenere sussistente il possesso è sufficiente anche solo l’intenzione di tenere una cosa come fosse propria, a prescindere dalla materiale disponibilità dell’immobile per effetto dell’altrui occupazione abusiva, avrebbe, conservando l’animus possidendi. Il comma 669 dell’art 1 della legge 147/2013 dispone che il presupposto impositivo per tale tributo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati. Il Collegio rileva, anzitutto, che la situazione di occupazione dell’immobile indicato è pacifica, l’IMU deve ritenersi non dovuta ai sensi dell’art.832 c.c., la proprietà consiste nel diritto di godere della cosa in modo pieno ed esclusivo, mentre il possesso è definito dall’art.1140 c.c. nel potere di fatto esercitato sulla cosa, che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà.

La normativa di riferimento l’art. 9 comma 2, del d. lgs. n. 23/2011 stabilisce quali sono i soggetti tenuti al pagamento del tributo: “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi“.

L’art.13, comma 2 del d. lgs. n. 201/2011 e l’art.1 comma 639 della legge n. 147/2013 stabiliscono che l’IMU ha per presupposto il possesso di immobili. Nel caso di specie la società è proprietaria degli immobili in questione ma non ne ha il possesso e quindi, non sussiste il presupposto di fatto dell’impresa e cioè il possesso degli stessi. In giurisprudenza è infatti costante l’affermazione del principio di diritto secondo cui, per la conservazione del possesso è comunque necessario che il possessore, o detentore, abbia la possibilità di ripristinare il rapporto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità non risulti, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso, o della detenzione, che si perde nel momento in cui è venuta meno l’effettiva disponibilità del bene (Cass. 1732/2016; Cass. 9404/2006).

Su queste basi la commissione tributaria accoglie il ricorso della società. Quindi importante è il nuovo principio sviluppato dai giudici tributari che le imposte locali sul mattone sono dovute per la proprietà o altri diritti reali sugli immobili a prescindere dagli indirizzi. Tale principio apre uno scenario enorme, che interesserà società proprietarie di immobili e anche famiglie proprietarie di singoli appartamenti.

Dott. Giancarlo Zeccherini

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