Società partecipate, il controllo sul piano di razionalizzazione

Le Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’ art. 24 d.lgs.175/2016 hanno completato la razionalizzazione delle partecipazioni nelle società. Piano di razionalizzazione dove svolgono un ruolo di vigilanza sia i revisori dei conti, sia i segretari degli Enti Locali; in merito a tale attività si richiamano due decisioni della corte dei Conti.

La prima decisione è dalla sezione giurisprudenziale della Toscana, che nella sentenza n. 5/2018 ha negato la responsabilità a carico del segretario di un Comune che ha inviato ai magistrati contabili e pubblicato sul proprio sito un piano di razionalizzazione incompleto.

Il fatto in specie: la procura contabile deducendo un deficit di informazione e trasparenza in merito al piano di razionalizzazione approvato dal Comune, emetteva un invito a dedurre su cui il Comune non faceva pervenire deduzioni. La società di gestione delle farmacie comunali di cui il Comune è socio al 51% acquistava nel 2009 azioni di una costituenda Banca di Credito Cooperativo e secondo la procura contabile non poteva considerarsi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, né dello scopo sociale tipico di una società di gestione delle farmacie comunali. La procura contabile ne conseguiva che nella pubblicazione del piano di razionalizzazione si era difronte alla pubblicazione di un piano parziale in quanto incompleto a seguito dell’assenza a qualunque riferimento alla partecipazione indiretta nella Banca di credito Cooperativo.

La contestazione della Procura si è concentrata sulla pubblicazione di un piano incompleto, che avrebbe determinato un danno all’immagine dell’amministrazione in base alle regole fissate dal decreto sulla trasparenza (articolo 46, comma 1 del Dlgs 33/2013). In quella norma, attuativa della legge Severino, si stabilisce che «l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa» costituisce «elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale», oltre a essere appunto «eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine».

A parere del Collegio nella fattispecie pur sussistendo l’elemento materiale dell’illecito contestato, atteso che il segretario comunale non ha adempiuto di pubblicare in modo completo il piano di razionalizzazione non appare ascrivibile allo stesso segretario l’elemento soggettivo della colpa grave atteso, che, oltre alla visura della camera di commercio, da cui non risultava la partecipazione della società nella banca e, quindi, quella indiretta del Comune, non appare equiparabile la omessa pubblicazione ad una parziale pubblicazione del piano di razionalizzazione su cui esisteva, peraltro, una specifica competenza dell’organo politico. Ne deriva che la misura della condotta su cui il legislatore ha riposto l’affidamento per prevenire ed evitare il rischio di conseguenze patrimoniali negative per l’erario, parametro oggettivo di riferimento del titolo soggettivo della colpa grave, e l’accertamento, in concreto, del grado di eseguibilità della condotta normativamente prevista in ragione delle condizioni concrete della gestione permette di affermare l’assenza della colpa grave nella specie.

Il principio è molto importante, che se applicato in via generalizzato può rappresentare una sorta di salvacondotto da eventuali responsabilità. La seconda è l’orientamento della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, nella delibera n.3/2018 della sezione di controllo, nell’esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dalla Provincia di Parma in adempimento a quanto previsto dall’art. 24 del t.u. n.175/2016 dove si evidenzia l’opportunità di richiedere il controllo da parte del collegio dei revisori contabili, anche se il documento è caratterizzato da un’ampia discrezionalità politica.

Dott. Giancarlo Zeccherini

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