Riscossione Tributi: l’importanza della certezza del dato
Da una disamina della sentenza n. 457/2018 della Suprema Corte si può dedurre l’importanza della certezza del dato ed una sua organizzazione in un unico centro dati al fine, da parte del comune, di ottenere una equa e partecipata attività fiscale.
Richiamando i fatti rilevanti: una società propone ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la commissione tributaria regionale della Basilicata, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittime le cartelle di pagamento notificate dal Comune, in assenza di previo avviso di accertamento per TARSU con riguardo ad un immobile in suo possesso, e concesso in locazione finanziaria ad una diversa società come utilizzatrice. La commissione tributaria regionale ha ritenuto che la notificazione di avviso di accertamento non fosse necessaria, non risultando né l’ipotesi di denuncia omessa, incompleta o infedele, né quella di variazione delle condizioni di tassabilità pregressa. Inoltre la società ricorrente non ha fornito la prova, posta a suo carico, che l’immobile in oggetto fosse esente da imposta, in quanto inutilizzabile ed improduttivo di rifiuti.
Il ricorso della società lamenta due motivi:
- Per avere la commissione omesso di considerare che la notificazione dell’avviso di accertamento era, nella specie, imposta dall’avvenuto mutamento dall’utilizzatore ad essa concedente del soggetto detentore dell’immobile;
- Per mancato assolvimento dell’onere probatorio circa l’inutilizzabilità ed improduttività di rifiuti dell’immobile.
Nell’accogliere il ricorso i giudici della suprema corte si richiamano al principio altre volte affermato. Si legge nella sentenza “Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art.72, comma 1, del d.lgs n.507/93, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazione estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorra la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass. 22248/15).
Inoltre in relazione anche ad altri tributi è stato chiarito che un previo accertamento sostanziale non è necessario nel caso in cui il rapporto tributario sussista con soggetti e con oggetti tendenzialmente stabili o a dichiarazione meramente iniziale del contribuente o, com’anche si dice, a dichiarazione ultrattiva, cioè di una dichiarazione o denuncia del contribuente che, a causa della tendenziale stabilità degli elementi strutturali, soggettivo od oggettivo, del rapporto giuridico tributario, non dev’essere riformulata quando, in assenza di una variazione di uno di essi, sarebbe identica a quella precedente e, quindi, inutile.
In siffatte fattispecie l’esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, è legittimo a condizione che esso sia conforme al principio dell’imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione, mentre è necessario esercitare il potere di accertamento sostanziale quando la modificazione che l’ufficio intende far valere è in ordine ad uno degli elementi strutturali del rapporto (Cass.9433/05).
Nel caso di specie risulta dalla stessa sentenza che la banca ricorrente è proprietaria dell’immobile e che, a far data dal 16 Settembre 2004, era entrata in possesso dello stesso mentre in precedenza l’immobile era nella disponibilità di altra impresa che aveva presentato la denuncia.
Vi è stata dunque una mutazione del soggetto che aveva effettuato la dichiarazione e deve quindi ritenersi che tale situazione non consentiva al Comune di emanare la cartella senza previo avviso di accertamento poiché al nuovo obbligato non poteva imputarsi la dichiarazione fatta dal soggetto che aveva in precedenza avuto il possesso dell’immobile”.
Agli Enti Locali è indispensabile un supporto all’Ufficio nell’applicare il dettato normativo che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di entrate tributarie. Le informazioni, le differenti banche dati organizzate in un unico centro dati; permettono di fornire informazioni certe in merito agli immobili riferiti ad un unico specifico soggetto, conoscere l’importo tributario che il contribuente è tenuto a versare e le eventuali azioni di riscossione da intraprendere.
I comuni nella filiera dell’attività nel rispetto normativo si troveranno ad avere un controllo esatto sul contribuente, evitando elusione e contenzioso, assoggettare al pagamento del tributo così pure per gli immobile tassabile e le discordanze del dovuto del versato. La gestione dinamica ed integrata dei dati è un aspetto centrale per un supporto specialistico agli Uffici Tributi degli enti locali che permette di semplificare, rendere efficace e trasparente l’intera attività fiscale degli Enti Locali, al fine di non cadere in casi di specie oggetto della sentenza.
Dott. Giancarlo Zeccherini
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