Atti Tributari Notificabili con la Posta Elettronica Certificata

Con l’entrata in vigore del Codice dell’amministrazione digitale si apre una nuova era per le amministrazioni locali, con il d. lgs. n. 217/2016 entrato in vigore il 27 Gennaio 2018, le modifiche introdotte da tale decreto rendono applicabile l’uso della PEC (posta elettronica certificata ) per la notifica degli atti tributari e legittimano la sottoscrizione degli avvisi di accertamento con firma digitale.

Nel nuovo CAD si chiarisce che il domicilio digitale è un obbligo per le amministrazioni, le imprese e i professionisti iscritti agli albi, mentre per quanto riguarda le persone fisiche, la strada del domicilio digitale per il tramite dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, appare ancora lunga restando (anche a ragione) un sistema facoltativo.

Immaginando che con DPCM o DM, verrà comunque il momento in cui sarà fissata la data a decorrere dalla quale anche coloro che non provvedono a dotarsi di un domicilio digitale saranno comunque obbligati ad usarne uno messo a disposizione a livello centrale. In particolare l’art. 60 del dpr 600/73 come modificato dall’art. 7-quater, comma 6, del dl. 193/2016 ha previsto a decorrere dal 01 Luglio 2017, la possibilità di notificare gli atti impositivi tributari direttamente a mezzo di posta elettronica certificata con le modalità previste dal dpr n. 68/2005.

Ora, l’intervento sull’articolo 60 del dpr 600/73 apre le porte al tanto atteso valore legale di notifica della PEC per tutti gli atti tributari. Difficile questa volta sostenere che non si applica ai tributi locali o che per quest’ultimi serva un intervento normativo ad hoc. La notifica per i tributi locali, da sempre, poggia sul sistema generale dove, per il campo fiscale, si guarda all’articolo 60, recependo dal medesimo anche la nozione di domicilio fiscale del contribuente.

A seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 217/2017 al CAD le “attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale” rientrano nelle materie soggette all’applicazione del CAD, infatti all’art. 2 comma 6-bis si sancisce l’applicabilità immediata del codice agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, distinguendo da quelli relativi alle attività di ispezione e controllo fiscale in senso stretto, per i quali invece si rinvia ad un DPCM o DM per la definizione delle specifiche modalità e termini di applicazione.

La riforma del CAD comporta l’introduzione all’art. 6 di un nuovo comma 1-quater, in base al quale i soggetti che devono applicare il codice, amministrazioni pubbliche, possono notificare anche alle persone fisiche presso i domicili digitali, i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento , di riscossione e le ingiunzioni di cui al r.d.639/1910.

Non è comunque un obbligo ricorrere alla PEC. Puntuale infatti la norma nel riconoscere una facoltà che non rende in tal modo obbligatorio o prioritario seguire questo percorso. Una decisione che si fonda sulla constatazione che, spesso, le caselle PEC non vengono gestite o consultate dal destinatario.

Tutt’altro tema la notifica degli atti della riscossione coattiva: da sempre la notifica di titoli esecutivi precettivi segue regole ad hoc, come dimostrano i recenti interventi sulla cartella di pagamento. Solo l’Agente della riscossione gode della notifica telematica per la cartella di pagamento. Ad oggi non ci sono disposizioni previste per l’ingiunzione di pagamento del rd 639/1910 e per i successivi atti cautelari ed esecutivi, per i quali continua ad essere prevalente il sistema delineato dalla legge 890/82. Per il momento, via libera agli avvisi di accertamento notificati con PEC per i contribuenti inseriti negli indirizzari pubblici (imprese) o che, volontariamente, abbiano optato per il domicilio digitale.

Dott. Giancarlo Zeccherini

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