TARSU: per l’omesso versamento non c’è la sanzione del 30%
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3184 del 9 febbraio 2018 ha finalmente chiarito, dopo un’incertezza che dura ormai da anni sul trattamento da assicurare al soggetto inadempiente per omesso pagamento della TARSU. A differenza della TARES e della TARI, i contribuenti non devono essere assoggettati ad accertamento in caso di omesso pagamento. In effetti il d. lgs. n. 507 del 1993, art.72, comma 1, in tema di tassa sui rifiuti, consente ai Comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell’anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forza pertanto di una operazione puramente automatica.
La suprema Corte come ha già avuto modo di evidenziare “dall’esame di questa normativa emerge chiaramente che il presupposto della sua applicazione e, quindi, del riconoscimento ai Comuni di tale facoltà, che costituisce per sempre, nel panorama normativo, una eccezione, come tale non suscettibile di applicazione estensive (Cass. n.19165/2004) risiede nel fatto che i dati relativi all’iscrizione a ruolo dell’anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possano considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o della stessa dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell’ufficio divenuto inoppugnabile. La liquidazione diretta, proprio per il suo carattere di eccezionalità, richiede quindi, da un lato, l’identità dei dati utilizzati con quelli dell’anno precedente, dall’altro la stabilità o definitività degli stessi, nel senso che non devono essere né incerti né contestati. L’incertezza del dato utilizzato a seguito della contestazione dell’utente comporta, viceversa, la necessità dell’adozione dell’avviso di accertamento, dovendo il comune esplicitare, ai sensi dell’art. 70, le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione”.
Pertanto, nel caso in specie non ricorrendo alcuna ipotesi di omessa denuncia o infedele o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, e neppure essendo stata allegata e provata la modificazione o variazione degli elementi già acquisiti dal Comune a seguito della denuncia del contribuente, soggetto su cui grava l’obbligo di comunicare tempestivamente, e fedelmente, i dati richiesti dalla legge, senza necessità di ripetere annualmente la denuncia nel caso di loro invarianza (art. 70, d.lgs. n.507/93). Per la suprema Corte, i dati relativi all’iscrizione a ruolo dell’anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possono considerarsi acquisiti se risultano dalla dichiarazione presentata dal contribuente.
Se i dati dichiarati non vengono rettificati, l’Amministrazione Comunale notifica la richiesta di pagamento. In caso di eventuale omissione del versamento non deve essere emanato l’avviso di accertamento e non deve essere irrogata la sanzione del 30%. La sanzione è applicabile agli omessi versamenti in acconto, a conguaglio o a saldo dell’imposta o tassa risultati dalla dichiarazione. La riscossione spontanea o volontaria della TARSU non viene effettuata in seguito all’autoliquidazione da parte del contribuente alle scadenze fissate dalla legge, così come avviene, per ICI, IMU o TASI. Non essendo previsto il versamento in autoliquidazione non è applicabile la sanzione di omesso versamento. Al mancato pagamento della tassa formalmente richiesta dall’Ente, tramite un’apposita notifica, consegue la riscossione coattiva per l’inadempimento del contribuente.
Dott. Giancarlo Zeccherini
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