La Tassa sui rifiuti la pagano le aree portuali

La Suprema Corte con la sentenza 3798 del 16 Febbraio 2018 ha chiarito che le aree portuali sono soggette al pagamento della TARI, la natura demaniale delle aree occupate non esonera dal tributo. Non sono soggette solo le aree dove sono istituite le Autorità Portuali, che sono tenute a svolgere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il fatto: una società “Circolo Nautico” propone ricorso, per cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che ha accolto l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento TARSU. Per la Cassazione, la TARSU, come confermato dall’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, è una tassa, ossia un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad una utilità che egli trae dallo svolgimento di una attività svolta da un ente pubblico. Come tale, il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso dispositivo legislativo.

Nella specie, non è contestato in atti che il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti sia stato espletato dal Comune. Inoltre non è controverso che le aree soggette a tassazione rientrassero nella detenzione della società contribuente, in forza di concessione demaniale e che il servizio di raccolta dei rifiuti fosse stato espletato dall’Ente comunale. La natura demaniale di un bene concesso in suo a terzi è di per sé del tutto irrilevante ai fini dell’assoggettamento della relativa area a TARSU, se produttiva di rifiuti solidi urbani (Cass.n.3829/2009).

La Cassazione richiama l’art. 6, comma 1, lett. c) legge 84 del 1994 che istituisce le Autorità Portuali in determinati porti con il compito, tra l’altro, di “affidamento e controllo dell’attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16, individuati con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione” Il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione all’art. 1 precisa che “ i servizi di interesse generale nei porti, di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) della l. 28 Gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale vanno identificati anche nei “servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti”. Quindi all’interno del perimetro di competenza l’Autorità Portuale è tenuta ad assicurare il servizio di smaltimento rifiuti prodotti anche in banchine, pontili galleggianti, specchi d’acqua; compresi quelli prodotti a bordo dalle navi, i residui di carico.

Queste operazioni non sono demandate al Comune o comunque al gestore del servizio pubblico di igiene urbana, ma al soggetto incaricato dalla stessa Autorità Portuale. Ed essendo istituita una tariffa per lo svolgimento del servizio è escluso che il Comune possa richiedere il pagamento della tassa rifiuti. Il Comune nei porti privi di Autorità Portuale è tenuto a svolgere il servizio di smaltimento rifiuti e chiedere al singolo soggetto il pagamento della tassa rifiuti come nel caso in specie.

Dott. Giancarlo Zeccherini

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