TARI: definizione di pertinenze
Negli ultimi mesi sulla stampa è stato oggetto di attenzione il caso frequentissimo di abitazioni a cui siano collegate pertinenze come il garage o la cantina, in cui i Comuni attribuiscono il pagamento ripetuto della quota variabile della TARI per ogni pertinenza, cioè per il garage, la cantina o il solaio collegati all’appartamento, rendendo di fatto scorretto il calcolo della tariffa.
La tariffa della TARI poggia su 2 pilastri: la quota fissa misurata in €/MQ, e la quota variabile che dipende appunto dal numero degli occupati.
La procedura corretta impone di applicare una sola volta la quota variabile, ma in molti Comuni la somma viene ripetuta, come se la presenza del garage moltiplicasse la capacità della famiglia di produrre rifiuti.
Tale calcolo della TARI diviene così illegittimo, come confermato nella risposta data dal sottosegretario all’Economia Pier Carlo Baretta ad una interrogazione parlamentare dove si chiedeva di sapere se “la quota variabile della tariffa sui rifiuti vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio, per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più superfici”
A tale quesito è stata fornita la seguente risposta: “dalla lettura del punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. n.158/99 che disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all’appartamento che per le pertinenze; pertanto da tale disposizione si può far discendere che se una singola utenza è composta da una appartamento, un garage, una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei Comuni non trova supporto normativo“.
In questi giorni sono pervenute alcune risposte da parte del Mef in materia di TARI, a un incontro online con gli operatori. Con una condivisibile precisazione ha riguardato il fatto che la nozione di pertinenza, nella tassa rifiuti, non può essere limitata dai Comuni, poiché essa deriva dal Codice civile. Infatti il quesito posto era: “se un contribuente ai fini TARI possiede diversi garage, vanno tutti considerati come domestici? E quindi come pertinenze? Questo anche se ai fini IMU tali pertinenze sono limitate. Se un contribuente ai fini TARI possiede 5 garage come li deve considerare? come pertinenze e quindi domestici ?“
La risposta da parte del Mef: In materia di TARI non si può applicare il criterio limitativo delle pertinenze previsto esclusivamente per l’IMU; occorre invece fare riferimento all’art. 817 del c.c. secondo il quale “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata al proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima” quindi verificare la sussistenza del vincolo di pertinenzialità. Pertanto, se i garage sono tutti pertinenze dell’abitazione, questi devono essere considerati nell’ambito delle utenze domestiche.
Questa precisazione comporta nei confronti di quei Comuni che avevano dato una interpretazione regolamentare diversa ad intraprendere la strada della revisione dei propri regolamenti e, in secondo luogo, di dotarsi di una soluzione ingegnerizzata ed integrata per il corretto e completo management del territorio e della fiscalità locale al fine fornire al contribuente i dati necessari al pagamento dei tributi assicurandosi contestualmente continuità di gettito ordinario in maniera tale che le situazioni verificatesi nel presente articolo possano essere prevenute, garantendo all’Ente minore contenzioso e maggiore certezza sui dati. Un sistema in grado di aggregare dati provenienti da fonti diverse (immobili e terreni, rendite catastali, valori aree fabbricabili, proprietari, utilizzatori e occupanti), verificarne l’esattezza, organizzarli e renderli disponibili in modo funzionale sia agli operatori comunali e ai propri contribuenti renderebbe più semplice rispondere agli obblighi imposti per legge.
Dott. Giancarlo Zeccherini
![]() |