Le Entrate dei Comuni: i crediti non riscossi mettono a rischio l’erogazione dei servizi al cittadino
Un aspetto importante per la salute finanziaria dei Comuni è l’affidabilità dei loro crediti, più nello specifico, la corretta gestione dei residui attivi costituisce una variabile fondamentale.
Cosa sono di preciso i residui attivi? Semplificando si possono assimilare a dei crediti che il Comune vanta nei confronti di cittadini e imprese: accertati, ma non ancora riscossi nel corso di esercizi precedenti. Per fare qualche esempio, i soldi dovuti al Comune per tasse, imposte, multe, tariffe dei servizi e simili.
La loro corretta gestione è importante per la salute dell’Ente. A volte nei bilanci comunali vengono conteggiati anche dei crediti che saranno difficilmente esigibili, ad esempio perché molto vecchi, viziando di fatto l’attendibilità del bilancio stesso. Per prudenza, infatti, i residui attivi che si prevede di non incassare non dovrebbero essere conteggiati, o almeno conteggiati solo in parte. Sul Sole 24 ore di lunedì 23 aprile veniva evidenziato che sui Comuni italiani incombe una somma di 23 miliardi di crediti correnti sorti da almeno 12 mesi; questa voce emerge dai bilanci dei Ccomuni alla voce residui attivi con un aggravarsi nel 2014 era di circa 19,8 miliardi.
Si tratta di entrate, non riscosse tempestivamente, che hanno altissime probabilità di tradursi in buchi di bilancio permanenti, con conseguenze evidenti sull’erogazione dei servizi. I Comuni potrebbero dotarsi di strumenti per rientrare in tempi rapidi dei crediti, problematici, prima che le ricadute su tutti i cittadini diventino troppo pesanti. Il Comune al fine di garantire servizi qualificati ai cittadini, entrate tributarie, attuare un sistema di perequazione fiscale e semplificare gli adempimenti sia interni che esterni. La soluzione è un sistema organizzato di dati che permetta ai Comuni di riappropriare il principio dell’unicità dell’Amministrazione in quanto essi rappresentano un Ente unico composto da vari settori ed uffici, ciò deve essere vero anche dal punto di vista del collegamento ed organizzazione dei dati in possesso del Comune.
La costruzione della banca dati COD.Com unificata delle informazioni necessaria al Comune per il suo efficace funzionamento e a chiunque operi sullo stesso territorio. Queste informazioni si trovano sia all’interno dei vari uffici Comunali che presso Enti esterni, Multiutility, Cittadini, CAF, Professionisti.
Tutti i soggetti qualificati partecipanti al COD.Com, in base alla loro funzione e competenza, rispettando le regole del “modello organizzativo”, saranno in grado di certificare l’affidabilità dell’informazione fornita e acquisita. Questo porterà già nel breve periodo ad un miglioramento significativo dei servizi forniti ai cittadini dal Comune. Il progetto COD.Com permette di fornire informazioni certe in merito agli immobili riferiti ad uno specifico soggetto, conoscere l’importo tributario che il contribuente è tenuto a versare e le eventuali azioni di riscossione da intraprendere.
La gestione dinamica ed integrata dei dati è un aspetto centrale del progetto COD.Com, la conoscenza degli introiti tributari permetterà di avere certezza delle entrate e della disponibilità finanziaria per garantire l’erogazione dei servizi; inoltre si potranno gestire tempestivamente le eventuali azioni di evasione e di recupero del credito.
Anche la Corte dei Conti già in passato ha sottolineato come l’integrazione e lo scambio delle informazioni, la condivisione degli archivi ed il coordinamento dei processi operativi attraverso le nuove tecnologie informatiche e telematiche costituiscano un fattore decisivo per il corretto funzionamento del sistema informativo pubblico.
Inoltre, con l’entrata in vigore delle nuove regole contenute nel D. lgs. 97/2016 sulla trasparenza sono cambiati radicalmente i rapporti tra cittadini e le imprese da un lato e le pubbliche amministrazioni dall’altro, in particolare sul diritto di accesso. Il decreto prevede il diritto di accesso generalizzato (FOIA) il cui segno distintivo è il rafforzamento delle forme di tutela offerte ai cittadini e alle imprese, e l’aumento della trasparenza dell’attività delle amministrazioni pubbliche. Il primo elemento di novità consiste nel fatto che l’accesso venga garantito senza la necessità di motivare adeguatamente la richiesta. Il diritto di accesso potrà essere esercitato per svolgere forme di controllo che invece a oggi erano consentite solo ai consiglieri comunali. Gli Enti devono incentrare le loro forze su questo adempimento necessario e spesso non diretto con la massima attenzione. Con il nuovo decreto viene così introdotto nel nostro ordinamento un processo che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
Il decreto contempla una responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di pubblicazione e accesso civico (art. 37) che costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all’immagine della P.A. nonché elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio, oltre all’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, anche il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso civico.
Il decreto prevede sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro per violazioni degli obblighi di trasparenza.
Il cittadino è chiamato a svolgere forme di controllo sull’attività amministrativa del proprio Comune e di conseguenza dei propri dirigenti; ed una funzione che è chiamata ad una azione di equità, efficienza e efficacia è la riscossione dei tributi. Come affermato dal procuratore generale della Corte dei conti alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2017: “La riscossione delle entrate locali è un obbligo per l’Ente e non solo sotto il profilo del fare, ma anche nella modalità. Diventa dunque imperativo non solo “fare”, ma “fare bene”. La riscossione delle entrate deve quindi essere svolta con attenzione ed efficienza dalla fase di accertamento alla fase coattiva finale. Gli Enti devono incentrare le loro forze su questo adempimento necessario e spesso non diretto con la massima attenzione che è riconducibile al principio relativamente alla mala gestione della riscossione; in questi casi il dirigente è soggetto ad una responsabilità amministrativa di danno erariale.”
E’ indiscutibile il ruolo che nei moderni ordinamenti tributari assumano gli strumenti informatici e la gestione aggregata dei DATI per la gestione della fiscalità al fine della riduzione dell’evasione. Perché tali iniziative possano conseguire gli effetti attesi è, tuttavia, necessario che si compia un grande sforzo organizzativo e tecnologico volto ad assicurare la tempestività, la trasparenza dell’informazione, la completezza e l’affidabilità dei dati.
Dott. Giancarlo Zeccherini
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