Area edificabile soggetta a vincolo urbanistico di esproprio non è esente dall’imposta ICI

La Corte di Cassazione con  la sentenza n.10669 del 04.05.2018 ha chiarito che “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art.1 del d.lgs. n. 504/92, in nessun modo ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell’immobile, ai sensi del successivo art.5, ai soli fini della determinazione della base imponibile, e quindi della concreta misura dell’imposta, con la conseguenza che deve escludersi che un’area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che  la destini all’espropriazione sia per ciò esente dall’imposta. Il fatto di causa:

Il contribuente impugnava innanzi alla CTP di Chieti, un avviso di accertamento emesso dal comune di Francavilla al Mare per ICI 2006; il ricorrente lamentava l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento e la non assoggettabilità del terreno all’imposta ICI per difetto di edificabilità, oltre al difetto di motivazione. La CTP di Chieti accoglieva il primo motivo di ricorso a annullava l’avviso di accertamento impugnato, ritenendo che la destinazione del terreno a parcheggio pubblico ne escludesse l’edificabilità, facendo venire meno il presupposto dell’assoggettabilità all’ICI. La sentenza veniva appellata dal Comune e la CTR accoglieva l’appello principale, respingendo l’appello incidentale spiegato dal contribuente. Il contribuente propone ricorso per la  cassazione svolgendo due motivi; con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art.7, l.n.212/2000 in relazione all’art.11 d.lgs.n.504/92, ai sensi dell’art 360, n.3, c.p.c., atteso che l’avviso di accertamento impugnato sarebbe carente della indicazione dei criteri adottati per la determinazione dell’imposta, facendo rinvio alla delibera n.415/2008 della giunta comunale non riportata negli elementi essenziali, né allegata all’avviso. Il motivo è infondato, la delibere comunali, quali atti amministrativi a contenuto generale, non sono soggette all’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della l.n. 212/2000, al fine di soddisfare i requisiti della sufficiente motivazione dell’atto impositivo (cass. 22254/2016).

Le delibere di giunta sono atti a contenuto normativo secondario, giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (Cass.13105/2012). Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e comma 2 lettera b), 11 quaterdecies, comma 16, d.lgs. n.504/1992, in relazione dell’art. 360, n.3, c.p.c., atteso che il terreno di cui il ricorrente è comproprietario è vincolato al P.R.G. del Comune a parcheggio pubblico sin dal 1981, con reiterazione del vincolo che permane sino ad oggi, senza che, nel frattempo, si sia dato avvio alla procedura di esproprio, pertanto non assoggettabile all’ICI.

Il motivo è infondato l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico, se pure assume rilievo nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile ex art.2 del d. lgs. n.504/92, atteso che i vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile (cass. n. 23814/2016; cass. n. 14763/2015). Il d.lgs.n.504/92 art.2, comma 1, lett.b) prevede che un terreno è considerato edificatorio sia quando la edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuattivi, sia quando, per lo stesso terreno, esistano possibilità effettive di costruzione, delinea una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria.

Essa, pertanto, non può essere esclusa dalla riccorrenza dei vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti incidendo sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione  urbanistico edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. Ne discende che la presenza dei suddetti vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale propri dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (cass.n.9510/2008). Deve, quindi negarsi ai fini ICI la natura inedificabile dell’area compresa in una zona destinata dal PRG a “parcheggio pubblico”, la quale per i principi espressi non può ritenersi esente da imposta.

Giancarlo Zeccherini

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