ICI abitazione principale: l’esenzione è possibile se dimorano sia il contribuente e i suoi familiari
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12050 del 17 maggio 2018 ha ribadito che per l’esenzione ICI prima casa i coniugi devono coabitare.
Il fatto: con ricorso in Cassazione, i coniugi separati di fatto, impugnavano la sentenza della CTR nei confronti del Comune, relativa a due avvisi d’accertamento ICI 2004 per il mancato riconoscimento dell’agevolazione riferita all’immobile adibito ad abitazione principale. Con un primo motivo denunciano il vizio di violazione di legge, in particolare, art. 8 comma 2 d. lgs n. 504/92 anche in rapporto al combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost.; in quanto erroneamente, i giudici d’appello avevano negato ai fini ICI il diritto all’agevolazione prevista per l’abitazione principale ai coniugi separati di fatto solo perché non separati giudizialmente.
Con un secondo motivo, i ricorrenti denunciano il vizio di violazione di legge, in particolare, art.1 comma 161 l. 296/2006, in quanto erroneamente ICI riguardanti l’anno d’imposta 2004, notificati il 24.12.2010, benchè il termine di decadenza fosse spirato il 31.12.2009.
Per il collegio il primo motivo è infondato, infatti la Corte ha affermato nel passato che “in tema d’imposta ICI, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per e abitazioni principali dall’art. 8 del d. lgs. n. 504/92 e sue modifiche, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo. Nel caso di specie, per affermazione degli stessi ricorrenti, le distinte abitazioni oggetto degli atti impositivi non costituivano, nell’anno in contestazione, dimora abituale non solo propria ma neppure del proprio nucleo familiare. Anche il secondo motivo appare infondato, dal momento che gli avvisi avevano oggetto non già la rettifica di dichiarazioni o denunce infedeli, incomplete o inesatte, bensì proprio l’omessa presentazione della dichiarazione ICI; con conseguente applicabilità del termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia dovevano essere presentate (d.lgs.n.504/92 art.11 comma 2) in quanto i coniugi erano tenuti a denunciare ai fini ICI fin dal 2004, con termine al 31.12.2005, la cessazione della situazione di dimora di entrambi nello stesso immobile. Pertanto alla data di notifica degli atti impositivi, il 24.12.2010, il Comune non era decaduto dalla potestà impositiva.
I giudici hanno affermato il principio generale che “un’abitazione può essere ritenuta principale soltanto se nella stessa dimorano sia il contribuente che i suoi familiari, con la conseguenza che per il sorgere del diritto alla detrazione non è sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell’unità immobiliare se il coniuge, non separato legalmente, dimori altrove“.
In conclusione per la Suprema Corte, un’abitazione può essere ritenuta principale soltanto se nella stessa dimorano sia il contribuente oltre ai suoi familiari.
Giancarlo Zeccherini
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