I coltivatori diretti comproprietari di Aree Edificabili pagano l’IMU agevolata
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 17337/2018 conferma che per i coltivatori diretti e altri comproprietari di terreni edificabili viene applicata l’IMU agevolata. Il fatto: il Comune ricorre per cassazione una sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, relativa ad un avviso d’accertamento ICI/2004 riferito a un terreno edificabile, ma utilizzato ad uso agricolo da uno dei comproprietari del fondo, diverso dal ricorrente, in qualità di coltivatore diretto avente tutti i requisiti soggettivi per usufruire dell’agevolazione fiscale.
La questione controversa è se l’agevolazione fiscale per il pagamento dell’ICI debba essere limitata soggettivamente a chi abbia i requisiti per fruire, ovvero possa essere estesa anche agli altri comproprietari del terreno che non lo utilizzano a fini agricoli. Il Comune deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in quanto ad avviso del Comune l’agevolazione fiscale non potrebbe estendersi a tutti i comproprietari “non qualificati “ del terreno, intendendosi per tali, quelli che non svolgono attività agricola sul fondo, e ciò, in quanto, la predetta agevolazione tributaria riferita all’ICI, ad avviso del Comune avrebbe natura soggettiva nei soli confronti di coloro che hanno i requisiti per beneficiarne e non potrebbe estendersi agli altri comproprietari del fondo privi dei prescritti requisiti di legge.
Per il collegio il ricorso è infondato a fronte del principio di diritto secondo cui “in tema di agevolazioni ai fini ICI, la qualità agricola di un terreno pur potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 2,comma 1, lett. b) e 9, comma 1 del d. lgs. n. 504/92; trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano sul fondo l’attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa”. Più in dettaglio la Corte ha chiarito che “tale conclusione deriva dalla interpretazione letterale e sistematica del D.Lgs. n. 504/92 art.2 comma 1 lett. b); ai sensi di questa disposizione, infatti, un terreno pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell’imposta, laddove ricorrano tre condizioni:
a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale;
b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti;
c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione
Ne deriva che “ricorrendo tali presupposti il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell’ area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali.
La difesa del Comune prospettata da una soluzione diversa “in realtà confonde e sovrappone l’applicazione di due norme che, nonostante talune interferenze, disciplinano situazioni diverse: quella di cui all’ art.2, comma 1, lett. b), che ha riguardo alla qualificazione dell’area ai fini del criterio del calcolo della base imponibile ed ha carattere oggettivo, e quella di cui introduce agevolazioni, di carattere soggettivo, ai fini del calcolo dell’imposta in concreto applicabile. Evidente del resto la relatività a cui condurrebbe la conclusione critica che, in caso di comunione, porterebbe a qualificare un medesimo bene nello stesso tempo come edificabile ovvero come agricolo a seconda della qualità soggettiva del contribuente”.
Nel caso di specie, il terreno è interamente posseduto e condotto, esercitandovi pacificamente attività agricola, da un soggetto che ne è comproprietario e che possiede i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 504/92, pertanto l’agevolazione fiscale, essendo correlata a un requisito, lo svolgimento di attività agricola, che è incompatibile con la possibilità di sfruttamento edificatorio dell’area. In conclusione si può affermare che il principio è ormai consolidato sia nella giurisprudenza della Suprema Corte; quanto anche dalla direzione del Mef che con la circolare n.3/ DF/ 2012 ha precisato che “nell’ ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo,che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari“.
Dott. Giancarlo Zeccherini
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