Non è l’inceneritore oggetto della sentenza 1309/09/2018 che va accatastato in categoria D

Sul quotidiano “Il sole 24 ore” del 30.07.2018 si commenta la sentenza n. 1309/09/2018 del 14 Maggio 2018 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emila Romagna intitolando l’articolo “L’inceneritore va iscritto al catasto in categoria D “. E’ risaputo che esistono diversi casi di contenziosi che nascono dalla richiesta dei proprietari degli immobili di accatastarli in categoria E, il che li rende esenti dal pagamento dell’IMU, per la natura pubblicistica dell’attività svolta.

Nel fatto in specie, oggetto della sentenza non è un inceneritore ma una diversa tipologia di immobile per il quale la società proprietaria chiedeva la conferma della sentenza appellata che aveva confermato l’accatastamento in categoria E/9 essendo il fabbricato “adibito a trattamento delle ceneri provenienti dall’inceneritore, abbia una destinazione, in concreto che risponde ad esigenze di interesse generale; essendo esso destinato ad assolvere un pubblico interesse diverso da quello di altre attività destinate a fornire servizi dietro pagamento di un corrispettivo”.

La CTR con la sentenza suddetta del 16.04.2018 depositata il 14.05.2018 riformava la precedente sentenza facendo riferimento al orientamento giurisprudenziale della suprema corte sentenza n. 8773/2015 affrontando il problema della classificazione catastale di un immobile nel gruppo D o nel gruppo E: “In tema di classamento, ai sensi dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3……E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli art.5 del r.d.l. n.652 del 1939 e 40 del d.P.R. n.1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’Ente titolare.

Nel caso in questione il giudice ha rilevato che nel gruppo catastale E rientrano solo gli immobili che per la singolarità delle loro caratteristiche e non sono raggruppabili in classi omogenee. Pertanto lo svolgimento di un’attività commerciale o industriale, qual è quella di gestione dei rifiuti, non consente l’accatastamento in categoria E, esclusivamente previsto per opere sostanzialmente considerate “extra commercium” perché poste a comune servizio della collettività.

Si evidenzia che nel caso in esame l’immobile oggetto di contenzioso non è l’inceneritore di Modena, ubicato in via Cavazza, ma bensì l’immobile ubicato in via Caruso, nel Comune medesimo, all’interno del centro ambientale.
Tale immobile è costituito da impianti stabilmente infissi (come nastri trasportatori, miscelatori, silos, tramoggia) ed è organizzato per il trattamento a freddo di ceneri provenienti dall’inceneritore.

 

Giancarlo Zeccherini

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