Successione: gli eredi sono obbligati in proporzione alla quota ereditaria

Per il pagamento per intero di imposte e tasse locali dovute dal defunto gli eredi rispondono in proporzione alla quota ereditaria, invece l’obbligo è solidale per il pagamento delle imposte sui redditi.

Questo è quanto ha affermato la CTP di Salerno con la sentenza n. 2504 del 25/06/2018. Il fatto: La concessionaria della riscossione tributi per conto Comune di Salerno emetteva ingiunzione di pagamento relativa agli anni 2008/2009. Il ricorrente ha eccepito la nullità dell’ingiunzione per una non corretta notifica degli accertamenti; inoltre l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto in qualità di erede non poteva esserle ingiunto il pagamento dell’intero tributo, ma solo la sua quota di spettanza dell’eredità. La Commissione sulla richiesta di annullamento, osserva come ha più volte statuito la giurisprudenza di legittimità ( cass. civ , sez.un ., n. 5791/2018; Cass. Civ ., sez. trib., n. 17687/2013) in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei suoi destinatari, soprattutto allo scopo di rendere loro possibile un efficace esercizio del diritto di difesa.

Inoltre, la Commissione ritiene fondata anche l’eccezione di illegittimità dell’impugnata ingiunzione, perché le è stato ingiunto il pagamento per intero del tributo dovuto dal defunto, esattamente sostenendo di dover rispondere solo in maniera proporzionale alla sua quota di eredità.

La Corte di Cassazione ha avuto occasione di chiarire che, in mancanza di norma speciali, che vi deroghino, deve essere applicata la comune regola di ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt.752 e 1295 c.c. (Cass.sez.trib. n.780/2011 e 22426/2014) non essendo applicabile, in materia di tributi locali in via analogica, la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all’art.65 del D.P.R. 29/09/1973, predisposta soltanto per i debiti contratti dal defunto relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi, né quella, per le medesime ragioni, di cui all’art 36 del d.lgs. n.346/90, predisposta per il mancato pagamento dell’imposta di successione, né quella, infine, la speciale regola di solidarietà di cui all’art. 57 del D.P.R. n.131/86,che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell’imposta di registro. La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnata ingiunzione.

Giancarlo Zeccherini

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