Tributi dovuti senza comunicazione sulle aree edificabili
La Commissione tributaria Regionale di Palermo con la sentenza 2993 del 16.07.2018 ha affermato che il cittadino è tenuto a pagare ICI, IMU e TASI sulle aree edificabili, anche se il Comune non ha comunicato il cambio di destinazione urbanistica del terreno che è diventato fabbricabile.
Il fatto in sintesi: il contenzioso trae origine dalla notifica da parte del Comune di Agrigento al contribuente di un avviso di accertamento avente ad oggetto l’omessa denuncia ICI e relativo versamento, della tassa per l’annualità 2007 su un terreno edificabile, comprensivo di sanzioni ed interessi. Il contribuente nel ricorso eccepiva l’illegittimità dell’accertamento per l’intervenuta decadenza dell’azione e per falsa applicazione dell’art.11 del d.lgs. n. 504/92. Inoltre contestava, l’errato accatastamento, essendo non una “categoria speciale denominata D3. 2-Attrezzature turistiche ,ma un mero appezzamento di terra incolto” ed avendo il Comune omesso di comunicazione a mezzo posta l’attribuzione al terreno della natura di area fabbricabile; chiedeva pertanto l’annullamento dell’atto impugnato.
Il Comune, contro deduceva, la regolarità del proprio operato. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso e disponevano l’annullamento dell’atto. Il Comune contestava la sentenza di primo grado eccependone: a9 la insufficiente e contraddittoria motivazione; b9 la mancata prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria. Per i giudici di secondo grado il ricorso è fondato; l’avviso di accertamento non deve essere considerato decaduto, dovendo essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati effettuati o avrebbero dovuto essere effettuati.
L’art. 1, comma 161 L. 27 dicembre 2006,n. 296 prevede, di fatti, che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati“.
Ancora, l’art.10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che “i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio”. L’art. 31 comma 20 della L. n. 289 del 2002 stabilisce, inoltre, che la comunicazione relativa alla variazione della natura edificabile va inoltrata agli interessati a procedura ultimata, per metterli in condizione di provvedere agli adempimenti fiscali.”
La disposizione dell’art. 31 comma 20 della L. n. 289 del 2002, che impone ai Comuni di dare comunicazione ai proprietari dell’attribuzione ad un terreno della natura di area fabbricabile, non è specificamente sanzionata, e la sua inosservanza non e’ di per se pregiudizievole per la difesa del contribuente. Peraltro la mancata comunicazione della sopravvenuta natura edificatoria di un terreno agricolo non pregiudica la pretesa impositiva dell’ente” (Cfr. Corte di Cassazione n. 15558 del 02 luglio 2009). Non rileva la circostanza che il Comune non abbia eseguito la comunicazione ex 31 comma 20 della L. n. 289 del 2002, circa l’attribuzione della natura di area fabbricabile, tenuto conto che tale obbligo non è legalmente sanzionato (Cass. 2.7.2009, n.15558; Ord. 17.05.2017, n. 12308) e che comunque la procedura di adozione del Piano Regolatore Generale si era svolta legittimamente e con ampia pubblicità. L’omissione di tale adempimento, inoltre, secondo le previsioni di cui all’art. 10, comma 2, della L. n. 212 del 2000, non comporta l’irrogazione di sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente (circolare MEF n.3/DF del 18/05/2012).
Nel caso di specie, in definitiva, il contribuente era nelle condizioni di avere conoscenza dell’intervenuta variazione catastale sull’immobile di sua proprietà e, di conseguenza, la sua assoggettabilità a tassazione. La mancata comunicazione, pertanto, non esclude la sussistenza dell’obbligo di dichiarazione di cui al citato comma 4 dell’art.10. Pertanto, l’avviso di accertamento, avente ad oggetto l’omesso versamento dell’imposta per l’annualità 2007, considerato che il Contribuente non ha provveduto all’invio della denunzia ai fini ICI per tale annualità, doveva essere notificato a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza dei termini di invio della stessa dichiarazione – secondo le previsioni di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504: “entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio“. La notifica è avvenuta in data 10.10.2013, e quindi entro i termini, essendo scaduto, solo, nel 2008 il termine per la presentazione della dichiarazione ICI 2007.
In conclusione, viene accolto l’appello del Comune e per i giudici la norma che impone ai Comuni di dare comunicazione ai proprietari dell’attribuzione a un terreno della natura di area fabbricabile non è specificatamente sanzionata e la sua inosservanza non è di per se pregiudizievole per la difesa del contribuente.
Giancarlo Zeccherini
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