Sotto-soglia, sotto i 40.000 euro per l’affidamento diretto niente motivazione

Il TAR Molise, con sentenza n. 533 del 14 settembre 2018, ha affermato che per appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, e l’impresa uscente non ha alcun diritto ad essere invitata alla consultazione; come chiaramente richiamato dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).

Il fatto: il Comune mediante determinazione del responsabile avviava una procedura semplificata, ex art.36, co.2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare le attività inerenti ai servizi di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti differenziati, pulizia stradale ,manutenzione e cura del verde pubblico ,manutenzione del cimitero; venivano invitate quattro operatori economici.

Il ricorrente si duole di non essere stato invitato, essendo un operatore specializzato nel comparto dei rifiuti, verde e ambiente, si duole del fatto che non sia stata espletata una regolare gara aperta, si duole di violazione e falsa applicazione art.36 e art.30 d.lgs. n.50/2016. Si costituisce il Comune e l’operatore controinteressato. Per i giudici di primo grado il ricorso è infondato, richiamando l’art.36, co.1, lett. a) del codice che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le amministrazioni possono procedere “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”, possono cioè fare a meno anche del confronto di offerte. La procedura negoziata previa consultazione è invece richiesta per gli mporti tra i 40.mila e i 150 mila euro.

Il nuovo codice ha interamente riformulato e riscritto i procedimenti contrattuali sotto-soglia comunitaria, introducendo un sistema di procedure negoziate “semplificate”, in sostituzione delle pregresse dinamiche negoziali relative, in particolare, alla fattispecie delle acquisizioni in economia ,fattispecie ormai totalmente espunte dall’ordinamento giuridico degli appalti.

Tra le procedure negoziate “semplificate”, particolare rilievo riveste l’affidamento nell’ambito dei 40 mila euro di lavori, servizi e forniture, come dimostra anche la recente giurisprudenza in materia ( Con. Stato V,03.04.2018 n.2079). Anche le linee guida ANAC del 07.04.2018, sugli appalti sotto soglia comunitaria non aggiungono molto al dettato di legge, indicando specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, oltre che, più in generale, dell’attuazione dei principi generali in materia di procedure a evidenza pubblica e prendendo in considerazione la situazione del soggetto già invitato, ma che non aveva ottenuto un precedente affidamento. Peraltro come chiarito dal parere del Consiglio di Stato n.361 del 12.02.2018, le linee guida dell’ANAC sulle procedure sotto – soglia non hanno carattere vincolante, essendo un atto amministrativo generale che, pur perseguendo lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi dagli indirizzi medesimi. Il collegio afferma come sia evidente, nel caso di specie si tratti di un affidamento diretto di servizi che, stante l’importo-base inferiore ai 40mila euro, avrebbe persino potuto prescindere dal confronto di offerte e non si pone neppure il problema di coniugare l’affidamento diretto con l’esigenza di una adeguata motivazione.

Giancarlo Zeccherini

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