La tassabilità IMU sugli Immobili posseduti

La Commissione Tributaria Provinciale di Como con sentenza n 137 del 16.04.2018 afferma che è dovuto l’IMU su immobili di proprietà di una società in liquidazione.

Il fatto: una società in liquidazione proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento del Comune per omesso versamento dell’IMU anno 2017, perché trattandosi di immobile a uso produttivo, classificato in categoria D, utilizzato per il solo esercizio di attività commerciale avendo cessato ogni attività d’impresa, al pari degli immobili “collabenti” , cioè incapaci di produrre un redditi propri.

Il ricorso è infondato, la legge 214/2011 afferma che l’IMU ha per presupposto il possesso di immobili. Gli immobili collabenti, non indicativi di ricchezza come sostenuto dalla società ricorrente, cioè fatiscenti in stato di degrado e perciò iscritti nell’apposita categoria catastale F/2 in ragione della mancanza di un reddito proprio non è tassabile. Questo principio è stato affermato ancora una volta dalla recente sentenza n.980/06/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina. Il fatto riguarda un immobile accatastato come F/2, sul quale il Comune richiede l’ICI considerando le potenzialità edificatorie dell’area su cui lo stesso insiste. Il Comune sostiene la piena legittimità del proprio operato, in quanto il fabbricato fatiscente non può essere considerato un fabbricato privo di rendita, perché il valore del fabbricato viene a coincidere con la capacità di sfruttamento edilizio dell’area sottostante, modalità in cui il bene deve essere tassato.

Per la CTP la pretesa fiscale è infondata, come a più riprese si è espressa la giurisprudenza tributaria secondo cui il fabbricato accatastato come unità collabente F/2 oltre non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile, che da allora è soggetta a imposizione. Queste due sentenze confermano principi già espressi dalla giurisprudenza in primo luogo i fabbricati “collabenti” non sono tassabili ma devono essere accatastati come F/2, l’onere spetta al contribuente alla variazione dell’accatastamento, infatti nella sentenza n. 137/2018 sopra richiamata il contribuente dichiara un immobile “collabente “ ma accatastato in categoria “D”. In secondo luogo che l’IMU è dovuta sul presupposto del possesso dell’immobile.

Giancarlo Zeccherini

Richiedi maggiori informazioni
per conoscere la soluzione idonea al tuo Comune