Non è necessario il pre-contradittorio per i tributi locali
La Cassazione con l’ordinanza n. 26579 del 22.10.2018 ha affermato che per ICI, IMU, TASI il Comune non ha l’obbligo di convocare il contribuente per il contradittorio preventivo.
Il fatto: la CTR del Molise accolse l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTP che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso all’avviso di accertamento ICI col quale il Comune provvedeva al recupero. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione dove il contribuente non ha svolto difese; su due motivi il primo denuncia la violazione o falsa applicazione degli art. 7 e 13 della L. n.241/90, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto l’illegittimità dell’atto impugnato per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli art. 6 e 10, l. n.212/2000, in relazione all’art. 360, c0.1, n.3, c.p.c., atteso che i principi posti da dette norme in tema di conoscenza degli atti tributari e collaborazione nei rapporti tra amministrazione e contribuenti non implica un obbligo generalizzato di contraddittorio, laddove non è espressamente previsto a pena di nullità dell’atto.
I giudici della suprema corte premesso che l’atto impositivo tributario presenta una sua specificità nell’ambito degli atti amministrativi, donde ad essi non consegue un’automatica applicabilità delle norme in tema di procedimento amministrativo (Cass. sez. 5,18.09.2015 n.18488), è sufficiente evidenziare come la sentenza impugnata si ponga in palese contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass.09.12.2015 n.24823) che, limitato l’ambito di applicabilità dell’art. 12, co.7, della L.n.212/2000 ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, hanno chiarito che “in tema di tributi c,d, non armonizzati, l’obbligo dell’amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificatamente sancito, mentre in tema di tributi cd, armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè in giudizio il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto fa valere, qualora il contraddittorio fosse stato attivato. Che l’opposizione di dette ragioni non si rivelano puramente pretestuose, tale da configurare uno sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale.
Ne consegue che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di detto principio e viene cassata perché in tema di accertamento ICI, tributo locale, in relazione al quale va esclusa la sussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio. Questa pronuncia da parte della Cassazione era molto attesa da parte dei Comuni, perché spesso i contribuenti in sede di ricorso amministrativo o giudiziale richiamano il mancato obbligo di convocare i contribuenti e di instaurare con gli stessi un contraddittorio.
Giancarlo Zeccherini
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