Il non profit convenzionato con il Comune è esente da ICI e IMU
La Commissione Tributaria Regionale di Milano sezione VII, con la sentenza 4400 del 18 ottobre 2018, ha affermato che è legittimo l’esenzione ICI e IMU ad un ente non profit che non svolge attività commerciale, ma svolge l’attività di scuola dell’infanzia sulla base di una convenzione con il Comune.
Il fatto in specie: la ricorrente, già definita ente morale aveva impugnato avanti la CTP di Lecco l’avviso di accertamento con il quale il Comune esigeva il pagamento per l’anno 2011 dell’ICI; la ricorrente eccepiva l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e prospettava l’infondatezza della pretesa impositiva in quanto la scuola perseguiva attività aventi solo finalità educative prive di scopo di lucro e svolte comunque con modalità non commerciali ed osservava che le rette scolastiche erano fissate in virtù di apposita convenzione stipulata con il Comune.
Si costituisce il Comune ribadendo la correttezza del proprio operato e l’adeguatezza motivazione dell’avviso, assumendo che, non costituendo l’ICI tributo armonizzato non sussisteva l’obbligo della preventiva instaurazione del contraddittorio. La CTP respinge il ricorso. Viene proposto appello alla CTR la quale ritiene fondato i motivi dell’appello tenuto conto i seguenti motivi. Preliminarmente osserva che l’instaurazione del contradditorio costituisce principio fondamentale di civiltà giuridica e principio generale valido in ogni campo dell’attività amministrativa, come previsto dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. Per i giudici d’appello l’accertamento è illegittimo ed infondato, per vari motivi: non ricorrono nel caso in esame le circostanze che hanno portato la Commissione Europea a ritenere aiuti di Stato le esenzioni dell’art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/92 l’ente proprietario e gestore della scuola d’infanzia svolgeva l’attività con modalità non commerciale. I giudici ritengono che le somme versate per gli alunni coprivano, come risulta dai bilanci e ben noto al Comune, solo una frazione del costo del servizio e non costituivano quindi retribuzione del servizio prestato. Dalla documentazione prodotta risulta evidente infatti, la mancanza di lucro, la valenza sociale dell’attività svolta dall’Ente nell’esercitare la scuola paritaria cui lo stesso Comune contribuisce in parte.
Risulta realizzato il principio affermato dalla Cassazione sez. trb. 26/10/2005 n.20776 che la sussistenza dei presupposti oggettivi dell’esenzione non devono essere accertati sulla base di riscontri documentali che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare concretamente se l’attività cui l’immobile è destinato non abbia natura commerciale; l’indagine va indirizzata nel senso di raffrontare i corrispettivi ed i costi di diretta imputazione e la destinazione dell’attività esercitata o la destinazione dei ricavi eccedenti i costi. Per i giudici questa modalità gestionale si richiama ai principi di solidarietà richiamati dalla costituzione italiana e messi in atto da un ente non commerciale che non persegue fini di lucro né a livello soggettivo né oggettivo e che gestisce l’attività con modalità non commerciali .
Giancarlo Zeccherini
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