Scuole paritarie esente dall’IMU con rette irrisorie e non commercialità

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 4400 del 07/2018 si evince il principio che a fronte di una chiara metodologia di acquisizione di contributi statali nonché la retta degli studenti sia tale da non coprire i costi del servizio l’istituto scolastico può fruire delle agevolazioni ICI ex art.7 del d.lgs n. 504/92.

Anche la Commissione Territoriale Provinciale di Bergamo con sentenza n. 485 del 09/2018 detta il principio che l’attività di una scuola paritaria gli viene riconosciuto l’esenzione dall’IMU applicando agli studenti rette irrisorie e inoltre il Comune eroga annualmente un contributo significativo. I giudici della Commissione Regionale hanno ritenuto che l’accertamento non trova legittimazione nelle motivazione sostenute dal Comune, infatti il caso in esame non può essere risolto sulla base della richiamata giurisprudenza anche perché manca il rilievo che l’art. 91/bis del d.l. n.1 del 2012 non è stato inserito nella “legge IMU”, bensì nella “legge ICI” così come il regolamento di attuazione, il d.m. n. 200 del 19/11/2012, figlio dell’art. 91/bis.

L’art.9 del d. lgs. 14/03/2011, Disposizioni in materia di federalismo fiscale, ha poi fatto proprie le esenzioni ICI, stabilendo che, ai fini IMU, si applicano “le esenzioni previste dall’art. 7 comma 1, lettere e, d, i, del citato d, lgs n. 504/92. In particolare poi si rileva il contrasto tra sentenze di Cassazione (ai fini dell’esenzione l’attività dovrebbe essere svolta in modo del tutto gratuito) e Consiglio di Stato, che richiama il d. m. n. 200 ma solo ai fini IMU (ai fini dell’esenzione il servizio scolastico deve essere svolto a titolo gratuito oppure dietro versamento di corrispettivo solo simbolico e tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio).

La commissione accoglie l’appello difronte al fatto che si realizzi il principio affermato dalla cassazione sez. trb. 26/10/2005 n. 20776, che la sussistenza dei presupposti oggettivi dell’esenzione non devono essere accertati sulla base di riscontri documentali che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato non invece verificare concretamente se l’attività cui l’immobile è destinato non abbia natura commerciale. L’indagine fattuale va indirizzata nel senso di raffrontare i corrispettivi ed i costi di diretta imputazione e la destinazione dell’attività esercitata o la destinazione dei ricavi eccedenti i costi.

Nel caso di specie esaminato dalla commissione provinciale dove è stato accolto il ricorso i giudici si sono richiamati alla giurisprudenza di merito che si è occupata dell’odierna questione relativa all’esenzione, ha dato un a rilevanza particolare all’entità della retta che la famiglia dell’alunno deve corrispondere alla scuola, ai fini di verificare la natura commerciale o meno dell’attività svolta dall’istituzione. Adottando il criterio che, per poter ottenere e mantenere l’esenzione dall’imposta, il corrispettivo richiesto come retta deve essere tale da avvicinarsi al concetto di irrisorio, tale cioè da poter coprire soltanto e parzialmente i costi sostenuti per svolgere l’attività didattica. Risulta dai documenti prodotti che la retta mensile richiesta era di un importo irrisorio e inoltre vi era un contributo annuale da parte del Comune, in conclusione la commissione ritiene che il ricorso debba essere accolto. Queste due sentenze hanno in comune il fatto che la pronuncia non si sia fondata su valutazioni aprioristiche, ma alla luce di un esame caso per caso.

Giancarlo Zeccherini

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